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Tettoia abusiva: l'accertamento di conformità del Testo Unico Edilizia si nega anche con silenzio-rigetto

In materia di sanatoria ordinaria ex articolo 36 del Testo Unico Edilizia, l'attivazione di un'istruttoria da parte della PA sull'istanza di sanatoria non impedisce la formazione del silenzio-rigetto.

Quali regole bisogna considerare quando si tratta di accertamento di conformità ex art.36 del Testo Unico Edilizia? Quando una tettoia non può essere sanata perché manca il requisito della doppia conformità? Il silenzio-rigetto della PA è ammissibile su un'istanza di permesso di costruire in sanatoria?

A queste domande risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 11041/2023 del 20 dicembre, inerente il ricorso contro il rigetto, da parte di un comune, di un'istanza di accertamento di conformità (art. 36 dpr 380/2001) per i lavori di realizzazione di una tettoia in ferro su base pavimentata con copertura a falde inclinate, muro di recinzione e modulo abitativo trasportabile con relativi allacciamenti degli impianti tecnologici.

 

Sanatoria mancata: i motivi del ricorso

La ricorrente impugnava il silenzio-rigetto del comune, chiedendone l’annullamento, deducendo la mancata emanazione di un provvedimento nei termini di legge e il difetto di motivazione, quest’ultimo considerata la destinazione a zona B3 dell’area, nella quale sarebbero stati previsti interventi residenziali a carattere prevalentemente stagionale.

 

Accertamento di conformità (sanatoria ordinaria) e condono edilizio: le differenze tra i due istituti

Palazzo Spada ricorda, in primis, che l'art. 36 el Testo Unico Edilizia disciplina l’«accertamento di conformità», vale a dire il permesso in sanatoria ottenibile per interventi realizzati in difetto del, o in difformità dal, titolo edilizio, alla condizione che le opere siano rispondenti alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell’opera, quanto al momento dell’istanza (cd. doppia conformità).

Il legislatore, dunque, consente in via generale la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico (Corte cost. n. 42 del 2023).

L’istituto si distingue nettamente dalle ipotesi del condono edilizio in cui la legge, in via straordinaria e con regole ad hoc, consente di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia (tra le altre, Corte cost. sentenze n. 68 del 2018, n. 232 e n. 50 del 2017).

 

Il silenzio sull'istanza di sanatoria

Il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato quanto evidenziato in materia di silenzio di rigetto sull'istanza di sanatoria dalla Consulta nella sentenza 42/2023, sottolinea che la richiesta di integrazione documentale ovvero il preavviso di rigetto non sono idonei a elidere il modulo decisorio del silenzio significativo (silenzio-rigetto) tratteggiato dal legislatore convertendolo in silenzio-inadempimento.

Palazzo Spada ritiene quindi di dare continuità alla giurisprudenza della Sezione secondo cui l'attivazione di un'istruttoria da parte della PA sull'istanza di sanatoria non impedisce la formazione del silenzio-rigetto: in realtà, a fronte del chiaro dettato della norma innanzi citata (art. 36 dpr 380/2001) non appare ammissibile che una diversa modalità di perfezionamento del procedimento (espressa, piuttosto che tacita) possa dipendere dell'attività concretamente svolta nel singolo caso dell'amministrazione, pena la violazione del principio di legalità che caratterizza l'ambito in questione (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 9348 del 2023)

Né in tal senso, nel caso di specie, può dirsi posto in essere da parte del Comune una sorta di «autovincolo» alla conclusione del procedimento con un provvedimento esplicito (pur potendo esso scegliere di emanare un successivo provvedimento espresso).

Tradotto: il silenzio-rigetto è legittimo.

 

Il permesso di costruire in sanatoria

Infine, il Consiglio di Stato osserva che la descrizione delle opere effettuata nell'istanza di permesso di costruire in sanatoria restituisce una descrizione delle opere che, nella loro valutazione complessiva, non solo non si prestano ad una qualificazione come opere destinate ad un impiego c.d. stagionale (risultando qualificate dal legislatore, quantomeno camper e roulotte, quali nuove costruzioni, con esclusione, quindi, della doppia conformità), ma che determinano pure una trasformazione del territorio con conseguente necessità del permesso di costruire (escludendosi quindi il rientro nel perimetro dell'attività di edilizia libera).


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Allegati

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