Condoni e Sanatorie | Edilizia | T.U. Edilizia | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Tettoia abusiva: niente condono edilizio per le opere realizzate dopo il 31 marzo 2003

L'ordinanza di demolizione è legittima se contiene la valutazione di non condonabilità del manufatto, nella parte in cui ritiene accertato che le opere in contestazione sono state realizzate dopo il 31.3.2003, pertanto fuori dai limiti temporali di utilizzo per l'ammissione alla sanatoria delle leggi 47/1985 (Primo condono), 724/1996 (Secondo condono) e 326/2003 (Terzo condono).

Chiudiamo un piccolo trittico di sentenze sui condoni edilizi con la n.8504/2023 del Consiglio di Stato, inerente il ricorso di un privato contro l'ordinanza di demolizione di un comune per una tettoia costituita da montanti in legno verticali, e copertura in cotto, delle dimensioni 5,10 x 3,30 metri e 2,20 x 1,80 metri.

La richiesta di condono e la pertinenzialità della tettoia

La ricorrente fa sapere che il 16.04.1986 aveva proposto istanza di condono ed era stata autorizzata dal Comune ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria, poi terminati il 19.03.2007.

A seguito della notifica dell’ordinanza di demolizione, in data 12.03.2012, aveva chiesto all’Ente municipale di revocare e/o annullare e/o sospendere il provvedimento, stante la pendenza dell’istanza di condono ex legge 47/85; ma a tale richiesta il Comune non dava alcun riscontro.

Pertanto, lamentava l’omessa valutazione dell’istanza di condono, essendo la tettoia preesistente e soltanto riattata in costanza dei lavori di manutenzione autorizzati dall’Amministrazione, pendendo altresì sulla stessa domanda di accertamento di conformità.

Non solo: secondo la ricorrente, si trattava di una tettoia pertinenziale, in quanto attaccata all’unità abitativa principale, di modesta entità e completamente asservita all’immobile, che ne impediva l’assoggettabilità al regime delle nuove opere di cui all’art. 10 del dpr 380/01.

Demolizione doverosa?

Secondo il TAR, le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico si consideravano eseguite in totale difformità dal titolo, anche laddove costituenti pertinenze o volumi tecnici, sicché la demolizione era, comunque, doverosa ove non fosse stata ottenuta alcuna previa autorizzazione paesistica.

Tettoia pertinenziale: bastava la SCIA?

Il TAR, sempre secondo parte ricorrente, avrebbe erroneamente respinto la censura non perché fosse stata contestata l’istanza di condono, ma per mancata dimostrazione della ‘identità tra l’abuso oggetto di richiesta di condono e quello sanzionato con il provvedimento di demolizione impugnato.

Pertanto, la sentenza sarebbe contraddittoria perché, pur affermando l’esistenza dell’istanza di condono, non ne ha riconosciuto le relative conseguenze.

L'appellante deduce la natura pertinenziale della tettoia, attaccata all’unità abitativa e a totale asservimento dell’immobile, per la quale non sarebbe necessario un permesso di costruire ma la presentazione di una D.I.A. (oggi SCIA), in assenza della quale sarebbe irrogabile la sola sanzione pecuniaria.

Per sospendere l'ordinanza di demolizione serve istanza di condono o di accertamento di conformità

Palazzo Spada inizia ricordando che perché si possa produrre la sospensione dell’effetto dell’ordinanza di demolizione, è necessario presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001 (Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 del 2022), ma nel caso di specie non è stato provato che detta istanza sia stata presentata.

Né può trasferirsi l’onere della prova in capo all’Amministrazione procedente, sostenendo, come fa l’odierna appellante, che avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria su tale profilo prima di adottare il provvedimento demolitorio.

L'onere di questa prova, lo sappiamo già, ricade in capo al ricorrente.

Demolizione legittima: la dead-line del Terzo Condono edilizio

L’ordinanza di demolizione contiene la valutazione di non condonabilità del manufatto, nella parte in cui ritiene accertato che le opere in contestazione sono state realizzate dopo il 31.3.2003, pertanto fuori dai limiti temporali di utilizzo per l’ammissione alla sanatoria delle leggi 47/1985, 724/1996 e 326/2003, cioè i tre condoni edilizi.

Non è una tettoia pertinenziale: i motivi

Infine, Palazzo Spada smonta anche la tesi della pertinenzialità, osservando che il comune ha legittimamente operato, considerato che la realizzazione della tettoia, in disparte la natura di intervento di ristrutturazione edilizia, per le dimensioni (mq. 20,79) e il posizionamento, esclude che possa assumere caratteristiche di pertinenzialità.

Le caratteristiche strutturali del manufatto non consentono di ritenere che la tettoia possa essere considerata una pertinenza, posto che, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico ed edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale (Cons. Stato, sez. IV, n. 5926 del 2022).

Nel caso di specie, il rilevante aumento di superficie di copertura e l’oggettiva possibilità, considerate le dimensioni, di sfruttamento autonomo del manufatto impediscono di considerarlo pertinenza in senso urbanistico – edilizio.

Del resto, in fattispecie analoghe a quelle per cui si procede, il Consiglio ha avuto occasione di precisare che ‘non sussiste la natura pertinenziale nel caso in cui sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un’opera qualsiasi, quale può essere ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma’ (Cons. Stato, sez. VI, n. 5153 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 72 del 2018).

È stato, altresì, chiarito, che ‘la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorchè difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari’ (Cons. Stato, sez. VI, n. 72 del 2018 cit.).


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Condoni e Sanatorie

Condono e sanatoria edilizia, due modalità per ottenere a posteriori la legittimazione di opere edilizie abusive. Quando è possibile ricorrere...

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Leggi anche