Tettoia abusiva: i dati catastali non possono provare la conformità urbanistico-edilizia
I dati catastali non sono uno strumento idoneo ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.
I dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, e non sono uno strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.
Lo ha ricordato il Tar Salerno nella sentenza 525 del 6 marzo 2023, interessante perché ci consente di 'rimembrare' la valenza che hanno i dati catastali a livello di conformità urbanistico-edilizia.
Il caso
Due fratelli ricorrevano al Tar per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione comunale consistiti nella realizzazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire, di singoli interventi presso l’immobile in comproprietà dei ricorrenti.
Secondo i ricorrenti, tra l'altro:
- a) il contestato locale adibito a cucina sottostante alla parimenti contestata tettoia, per le relative caratteristiche costruttive, sarebbe coevo all’epoca di realizzazione dell’intero fabbricato (preesistente alla data del 22 gennaio 1934, corrispondente alla stipula del relativo atto di compravendita) e, quindi, anteriore all’introduzione dell’obbligo di rilascio della licenza edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 1, della l. n. 1150/1942, all’emanazione del Piano di fabbricazione di Positano (1966) ed all’imposizione del vincolo paesaggistico giusta d.m. 23 gennaio 1954, non potendosi reputare probatoriamente dirimenti le ellittiche risultanze della planimetria catastale della particella 406/2 del foglio 4, elaborata il 30 settembre 1965 e presentata il 19 maggio 1972;
- b) i contestati interventi di ampliamento del locale bagno sul lato Praiano, di realizzazione del corridoio con copertura a volta e di modifica del ripostiglio prospiciente su quest’ultimo, anche tenuto conto delle relative caratteristiche costruttive, risulterebbero corrispondere a consistenze immobiliari coeve all’edificazione del fabbricato originario – così come desumibile dalle cartografie degli anni 1901, 1902 e 1903 – non potendo essere stati tecnicamente eseguiti ex post.
Conformità catastale e conformità urbanistico-edilizia: le differenze
La conformità Catastale e la conformità urbanistico-edilizia sono concetti erroneamente utilizzati come sinonimi, tuttavia sono termini che hanno un significato e una funzione differente.
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La tettoia è abusiva e i dati catastali non servono a provare la conformità urbanistico-edilizia
Il Tar entra nel merito della tettoia, ricordando che per consolidata giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 631/2013; n. 666/2013; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1195/2015; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 1149/2019; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 1750/2020; sez. VII, n. 1901/2021).
Tra l'altro, nel caso di specie, la rappresentazione planimetrica catastale è inattendibile, anche in merito agli addebiti di abusi consistenti nell'ampliamento del locale bagno, nella realizzazione del corridoio con copertura a volta e nella modifica del ripostiglio prospiciente su quest'ultimo.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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