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Testo Unico Rinnovabili, la bozza: tutte le semplificazioni per l'installazione degli impianti

Il Testo unico semplifica le autorizzazioni per gli impianti energetici da fonti rinnovabili prevedendo 3 regimi amministrativi: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Si attendono gli Allegati contenenti le tipologie di interventi collegate al tipo di procedura.

E' realtà il Testo Unico sulle energe rinnovabili, una bozza - scaricabile in allegato - che semplifica le autorizzazioni per gli impianti energetici da fonti rinnovabili, fissando 3 procedure specifiche con regole anche sull'istituto del silenzio assenso.

 

Testo Unico Rinnovabili: inquadramento

Il provvedimento, che è stato messo a punto dal MASE e arriverà a breve in Consiglio dei ministri, definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l'esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Digitalizzazione delle procedure

I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 5, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica (entro cinque giorni dalla relativa presentazione).

Fermo restando quanto previsto agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

 

I regimi amministrativi

Questi i regimi amministrativi previsti dal Testo Unico:

  • a) attività libera;
  • b) procedura abilitativa semplificata (PAS);
  • c) autorizzazione unica (AU).

Gli Allegati A, B e C del provvedimento (ancora non disponibili) individuano gli interventi realizzabili rispettivamente secondo i tre regimi prospettati sopra.

 

Edilizia libera, PAS, autorizzazione unica

La realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

Se gli interventi insistono su aree o immobili vincolati, serve il previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione.

Qualora l'autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo, lautorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

La procedura abiilitativa semplificata, invece, prevede l'utilizzo di un modello unico, digitalizzato, con silenzio assenso in 20 giorni in caso di inerzia del comune.

Infine, l'autorizzazione unica porta all'indizione di una Confferenza di Servizi che però si deve concludere entro 120 giorni al massimo.


LA BOZZA DEL TESTO UNICO SULLE RINNOVABILI E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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