Testo Unico Rinnovabili (DLGS 190/2024): recepito dalla regione Marche
Il DLGS n.190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e la promozione delle energie rinnovabili in Italia. In questo contesto, la regione Marche ha già adottato misure per allinearsi al decreto, approvando opportune disposizioni volte a semplificare la gestione delle fideiussioni e a ridurre gli oneri istruttori, favorendo così investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Semplificazioni, fideiussioni e oneri ridotti: le nuove regole per le rinnovabili nelle Marche
DLGS n.190/2024: una rivoluzione per le energie rinnovabili
Il 30/12/24 è stata una data importante per le fonti energetiche rinnovabili, in quanto è entrato in vigore il DLGS n.190/2024 o Testo Unico sulle energie rinnovabili.
Tale decreto legislativo è importantissimo in quanto va a semplificare la normativa, definendo i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento degli impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
In particolare l’art. 1 del decreto stabilisce quali siano i regimi amministrativi per la costruzione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili, inclusi interventi di modifica e potenziamento.
Esso però non accantona o bypassa le norme esistenti, ma ne riconosce la necessità, ribadendo l'obbligo di rispettare le normative urbanistiche e tecniche vigenti, in particolare per l'acquisizione dei titoli edilizi necessari.
Lo scopo del decreto è quello di garantire la diffusione degli impianti attraverso la semplificazione delle procedure, ma garantendo sempre nel contempo la tutela ambientale e culturale. Ecco perché le regioni e gli enti locali hanno a disposizione un arco temporale di 180 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Naturalmente fino al momento dell'adizione di tali disposizioni si applicheranno ancora le normative vigenti precedentemente. Nel caso, invece, in cui non si rispetti questo termine, allora si applicheranno comunque le nuove norme. Va da se che le autorità locali possano anche introdurre ulteriori regole per semplificare maggiormente i regimi amministrativi. Sono altresì garantite le competenze delle regioni a statuto speciale, che dovranno adeguarsi secondo i loro statuti.
L’art. 2 del decreto stabilisce che gli interventi di pubblica utilità, valutati come urgenti e indifferibili, devono seguire specifici regimi amministrativi, rispettando:
- i principi di sussidiarietà;
- ragionevolezza;
- proporzionalità.
Questi interventi possono essere realizzati anche in aree agricole, naturalmente rispettando le normative vigenti e considerando che nell’ubicazione degli impianti si dovrà garantire la valorizzazione:
- delle tradizioni agroalimentari;
- della biodiversità;
- del patrimonio culturale.
Affinché ciò sia possibile l’art.2 sottolinea che i procedimenti amministrativi devono essere rapidi, omogenei in tutto il territorio e non devono comportare un aumento degli oneri sugli operatori, in questo modo viene garantita la trasparenza e la concorrenza.
Inoltre un ulteriore semplificazione riguarda la riduzione dei carichi burocratici, in quanto gli operatori economici non possono richiedere documenti già in loro possesso.
In virtù di quanto detto, la Regione Marche ha a metà del mese di marzo ha recepito le disposizioni previste dal DLGS 190/2024.
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Riforma energetica nelle Marche: le novità
La regione Marche non è rimasta indifferente al nuovo decreto, infatti, con la delibera n. 344 della giunta regionale del 17/03/2025 ha approvato tre disposizioni in adeguamento alla disciplina prevista dal DLGS n. 190/2024.
In particolare le disposizioni approvate riguardano:
- la fideiussione bancaria, “stabilita nella conferenza dei servizi sulla base del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, viene attivata all’atto dell’avvio lavori a favore del Comune interessato”;
- le aree idonee per l’eolico ossia “nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, per quanto compatibile con il comma 8 dello stesso articolo, per gli impianti eolici, resta integralmente valido quanto disposto dalla DGR n. 829 del 23 luglio 2007 (Attuazione al PEAR: indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento dell’eolico nel territorio marchigiano)”;
- gli oneri istruttori ridotti, “che il soggetto deve versare alla Regione all’atto della presentazione della domanda sono determinati nella misura dello 0,02% dell’investimento”.
Quindi la cauzione potrà essere attivata solo quando i lavori saranno avviati e in seguito versata a favore del Comune interessato. Si precisa che la fideiussione bancaria è determinata in Conferenza dei Servizi in base ai costi delle opere di ripristino ambientale.
Si comprende chiaramente, anche, come le precedenti norme non vengano di fatto accantonate, ma che, in attesa dell’approvazione della LR sulle aree idonee, restano comunque validi i criteri della DGR n. 829/2007, che disciplinano l’inserimento degli impianti eolici nel territorio marchigiano. Infine, la Giunta ha voluto sottolineare che i costi per l’istruttoria delle domande siano fissati per decreto allo 0,02% dell’investimento complessivo, in modo da favorire le richieste di autorizzazione.
Naturalmente per evitare il verificarsi di sovrapposizioni con la nuova normativa nazionale, la giunta delle Marche ha abrogato tre precedenti delibere:
- DGR n. 255/2011, relativa alle linee guida per l’autorizzazione degli impianti rinnovabili);
- DGR n. 1312/2011, riguardante le semplificazioni per autorizzazioni uniche e procedure VIA;
- DGR n. 1191/2012, attinente alla disciplina per impianti a biomasse e biogas.
In conclusione, la regione Marche, attraverso la consapevolezza della chiarezza e dello snellimento delle procedure, armonizza le norme locali con il Testo Unico sulle Energie Rinnovabili.
Infatti le nuove semplificazione degli oneri istruttori alla gestione delle fideiussioni, non sono casuali ma destinate ad uno scopo ben preciso ossia favorire gli investimenti nelle rinnovabili, nel rispetto degli equilibri ambientali e territoriali.
Inoltre con la revoca delle delibere obsolete si evitano sovrapposizioni normative, accelerando il percorso verso una transizione energetica più efficiente e cercando di ridurre il più possibile futuri equivoci. Il tutto, inoltre, sarà completato con l’approvazione della legge sulle aree idonee per l’eolico che garantirà ulteriore certezza agli operatori del settore.
- IL DLGS n.190/2024 o Testo Unico sulle energie rinnovabili è scaricabile in ALLEGATO.
- La delibera n. 344 della giunta regionale della Marche del 17/03/2025 è scaricabile in ALLEGATO.
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