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Testo Unico Edilizia: quando la demolizione e ricostruzione del muro di recinzione richiede il permesso di costruire

In relazione al regime edilizio applicabile al muro di recinzione, ciò che dirime è l'impatto effettivo che determina sul preesistente assetto territoriale: se non viene superata la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti è sufficiente la SCIA, mentre se l'intervento presenta una notevole dimensione serve il permesso di costruire.

Non basta una SCIA per assentire un notevole rialzamento del muro di recinzione (da meno di 1 metro a 2 metri), al quale si aggiungono anche un cancello e dei pilastri in cemento armato.

Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza 10941/2023 dello scorso 18 dicembre, che ha respinto il ricorso di un privato contro l'ordinanza comunale di rimozione delle opere abusive.

 

Muro di recinizione: riqualificazione di muratura preesistente o nuova costruzione?

Secondo l'appellante, l'opera contestata sarebbe una mera riqualificazione della muratura di recinzione preesistente.

Il TAR, però, ha respinto il ricorso poiché il manufatto realizzato era privo di un'autorizzazione edilizia e di un parere favorevole sul piano paesaggistico ed il silenzio sulla S.C.I.A a sanatoria doveva intendersi come silenzio rigetto ai sensi dell'art. 37 dpr 380/2001.

La maturazione del silenzio rigetto aveva fatto riprendere efficacia all'ordinanza di ripristino (cioè alla demolizione).

 

Il confine tra SCIA e permesso di costruire

Sempre secondo il TAR competente, in relazione al regime edilizio applicabile al muro di recinzione, esso va commisurato sull'impatto effettivo che determina sul preesistente assetto territoriale: laddove non viene superata la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti è sufficiente la S.C.I.A, ma quando, come nel caso di specie, l’intervento presenta una notevole dimensione è necessario il permesso di costruire.

 

Muro di cinta 'alzato' di oltre 1 metro: serve il permesso di costruire

Palazzo Spada conferma quanto affermato dal TAR: se, infatti, si esaminano le fotografie di quale fosse la consistenza dell'originario muro di cinta, emerge con chiarezza che si trattava di un muretto di altezza inferiore al metro su cui poggiava una recinzione metallica.

L'opera che è stata realizzata - e che l'appellante qualifica come opera di manutenzione straordinaria - consiste in una recinzione di altezza complessiva di mt 2,00 con sviluppo totale per circa 45,00 mt, nonché nell'installazione di un cancello in ferro di circa 5,00 mt luce netta, delimitato da due pilastri in muratura avente dimensioni 60x60 cm ed altezza mt 2,70.

Una simile modifica dell'opera originaria, a seguito di un intervento demolitivo ricostruttivo, ha quindi un impatto notevole sul territorio e richieda pertanto il permesso di costruire.

Insomma: in ogni caso la SCIA (in sanatoria) non sarebbe il titolo edilizio comunque utile per legittimare l'opera realizzata.


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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