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Testo Unico Edilizia: per la demolizione dell'abuso serve la sentenza di condanna, non basta l'accertamento

L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9 del Testo Unico Edilizia, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso.

Perché un'ordinanza di demolizione sia legittima, deve esserci una sentenza di condanna. Senza, l'ingiunzione è illegittima, non essendo sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso edilizio.

Il concetto, piuttosto importante, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12552/2023, relativo al ricorso di un privato contro l'erronea applicazione dell'ordine di demolizione.

Demolizione senza sentenza di condanna

Nello specifico, il Tribunale ha disposto la demolizione delle opere indicate nelle imputazioni, sottoposte a
sequestro, e di cui era stata chiesta la restituzione, in violazione dell'art. 31, comma 9, dpr 380/2001 - Testo Unico Edilizia, ma tale norma prevede, come necessario presupposto dell'ordine di demolizione, una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 del medesimo Testo Unico (si citano Sez. 3, n. 31322 del 05/06/2019, e Sez. 3, n. 9915 del 18/12/2020, dep. 2021).

Nel caso specifico, però, non è mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna.

L'accertamento dell'abuso non basta per la demolizione

La Cassazione accoglie il ricorso in quanto "costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di
legittimità quello in forza del quale l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente
l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso
, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato
".


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

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