Testo Unico Edilizia: non esiste sanatoria urbanistica senza doppia conformità sismica
La verifica della doppia conformità deve estendersi anche alle norme antisismiche, non potendo sanare interventi che non rispettino queste disposizioni: l'autorizzazione sismica deve essere valida sia rispetto alle norme tecniche in vigore all'epoca dell'edificazione che al momento della domanda di sanatoria. Eventuali ampliamenti o modifiche devono quindi essere conformi anche alla normativa antisismica vigente al momento della richiesta di sanatoria.
Per ottenere la doppia conformità urbanistica ex articolo 36 del Testo Unico Edilizia, è necessaria anche la doppia conformità sismica: questa importante 'regola' ci viene ribadita dal Consiglio di Stato nella sentenza 8687/2024 del 31 ottobre, segnalataci dall'Ing. Mauro Federici, che richiama tra l'altro la parte del TUE inerente le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche.
Il permesso di costruire in sanatoria della discordia
Si dibatte su un permesso di costruire in sanatoria rilasciato, ex art. 36 del dpr 380/2001, per alcune opere edilizie, riguardanti l'ampliamento parziale del piano interrato, la realizzazione di 3 balconi e di una mensola di accesso alla scala condominiale ubicata al piano terra.
Secondo i ricorrenti il titolo edilizio sarebbe illegittimo in quanto rilasciato in assenza dell'autorizzazione sismica.
Tra l'altro, sussiterebbe anche violazione delle distanze legali prescritte tra le pareti finestrate di due edifici confinanti ai sensi dell'art. 9 del DM 1444/1968.
Ricorso: il vicino ha il diritto di agire per 'tutelare' la sicurezza sismica
In primis, si evidenzia come nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, va riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione.
In tal senso, il giudice deve accertare, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Nel 'nostro' caso, il ricorrente ha dimostrato di avere di fatto la disponibilità della porzione immobiliare confinante con quella degli appellati, dove svolge altresì la propria attività professionale.
Dal momento che, tra i motivi di ricorso, deduce la carenza del certificato di conformità sismica delle opere oggetto di sanatoria, deve ritenersi sussistente l’interesse all’impugnazione, radicato dall'appellane nella tutela alla sicurezza del piazzale ove movimenta le merci e svolge la propria attività lavorativa ed ove insistono i balconi asseritamente privi di autorizzazione del Genio Civile.
L'autorizzazione sismica mancante
Il nodo della questione ruota attorno alla successiva realizzazione - rispetto alla conformità sismica del progetto assentito nel 1979 - dei balconi dei piani superiori (non esistevano, all'epoca, nè il secondo nè il terzo piano).
Di fatto, il certificato antisismico originario risalente al 1979 non sarebbe sufficiente per le opere aggiuntive, come balconi e ampliamenti, realizzati successivamente e quindi necessitanti di una nuova valutazione.
La doppia conformità urbanistica
La sentenza conferma che il permesso di costruire in sanatoria richiede il rispetto della "doppia conformità", ovvero la conformità dell'intervento sia alle norme vigenti all'epoca della costruzione sia a quelle in vigore al momento della domanda di sanatoria.
Tale principio, peraltro rivisto di recente dal Decreto Salva Casa ma solo per le parziali difformità (con l'inserimento dell'art.36-bis) è definito come fondamentale per garantire il rispetto continuo delle normative edilizie e urbanistiche, incluse quelle antisismiche, dall’epoca della realizzazione dell'opera fino alla presentazione della domanda di sanatoria.
Obbligo di verifica della conformità sismica
Palazzo Spada afferma che la verifica della doppia conformità deve estendersi anche alle norme antisismiche, non potendo sanare interventi che non rispettino queste disposizioni.
Ciò implica che l'autorizzazione sismica deve essere valida sia rispetto alle norme tecniche in vigore all'epoca dell'edificazione che al momento della domanda di sanatoria.
Nel 'nostro' caso, il certificato antisismico originario risalente al 1979 non è stato considerato sufficiente per le opere aggiuntive, come balconi e ampliamenti, che sono stati realizzati successivamente e che quindi richiedono una nuova valutazione.
Il provvedimento si sanatoria, datato 2018, tuttavia, risulta cioè rilasciato a quasi quaranta anni di distanza rispetto al citato certificato del Genio Civile e si riferisce all'ampliamento parziale del piano interrato, alla realizzazione di 3 balconi al piano 1°, 2° e 3° (lastrico solare) e alla realizzazione di una mensola di accesso alla scala condominiale ubicata al piano terra.
Considerato che queste ultime opere, proprio in quanto oggetto di un procedimento di sanatoria, non erano mai state previamente autorizzate non appare credibile che possano ritenersi assentite, sotto il profilo della sicurezza sismica, dal predetto certificato del 1979, che difatti si riferisce alle opere per come originariamente progettate.
Sanatoria dell'abuso edilizio: non può esserci doppia conformità senza l'autorizzazione sismica
In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), è escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
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Sanatoria: la doppia conformità sismica è obbligatoria
Nella sentenza vengono anche citate due pronunce 'chiave' in materia:
- la sentenza 101/2013 della Corte Costituzionale, secondo cui “se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria.
- la sentenza 3963/2022 del Consiglio di Stato, per cui "ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/01, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla conformità sostanziale delle opere già eseguite alla normativa edilizia e urbanistica di riferimento, occorrendo, dunque, verificare, ancora prima dell’adozione del permesso di costruire in sanatoria, se le opere possano o meno ritenersi sostanzialmente conformi alla disciplina di riferimento: a tali fini, risulta necessario accertare, tra l’altro, il previo rilascio dell’autorizzazione sismica (ove prevista), idonea ad escludere quei pericoli per la staticità delle opere abusive che, ove esistenti, impedirebbero la sanatoria, imponendo l’irrogazione della sanzione demolitoria".
In definitiva, evidenzia il Consiglio di Stato, per la sanatoria delle opere edili è indispensabile garantire una doppia conformità alle norme edilizie e sismiche, ed eventuali ampliamenti o modifiche devono essere conformi anche alla normativa antisismica vigente al momento della richiesta di sanatoria.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.
Abuso Edilizio
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