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Testo Unico Edilizia: le differenze tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione

Gli interventi di recupero che conservano le strutture preesistenti, senza modifiche dell'identità, della struttura e della fisionomia dello stesso, e senza ampliamento dei volumi e delle superfici, rientrano nel restauro o risanamento conservativo assentibile con SCIA.

C'è molta differenza tra una ristrutturazione edilizia e degli interventi di restauro e risanamento conservativo: non solo a livello 'strutturale', ma anche per quanto riguarda il titolo abilitativo da richiedere, che cambia a secondo del tipo di intervento.

La differenza tra i due tipi di 'lavori' e le conseguenze urbanistiche sono ben riepilogate nella breve ma interessante sentenza 1789/2024 del TAR Salerno, che ha per protagonista il ricorso di un privato contro l'inibizione dell'esecuzione dei lavori inerenti una SCIA presentata al comune.

 

Gli interventi edilizi del contendere

La ricorrente aveva presentato al Comune una SCIA per l'esecuzione di lavori di restauro, consolidamento statico e risanamento conservativo (di cui alla lett. c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico Edilizia) da eseguirsi ad un immobile, il quale consta di due ambienti collegati tra di loro tramite porta interna:

  • una camera multiuso con volta di copertura del tipo a vela, la cui chiave di volta è parzialmente crollata;
  • una cucina/pranzo con rentrostante forno e wc con volta di copertura del tipo a botte, puntellata con montanti in legno interni all'immobile.

La detta SCIA prevedeva l'esecuzione dei seguenti lavori:

  • ricostruzione nel primo ambiente della porzione di volta in muratura di pietrame crollata;
  • risanamento della volta a botte del secondo ambiente;
  • realizzazione di piattabande in c.a. su tutte le aperture esistenti;
  • realizzazione di impermeabilizzazione all'estradosso;
  • interventi accessori.

 

Per il comune si tratta di ristrutturazione edilizia

Il comune inibiva quindi l'esecuzione dei sopracitati lavori sulla base dell'assunto che “l’intervento proposto prevede la ricostruzione di parte dell’immobile e, pertanto, lo stesso si configura quale ‘intervento di ristrutturazione edilizia’ secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001”, intervento di ristrutturazione non eseguibile in zona 1b del PUT.

 

Il ricorso

Si contesta, quindi, la riconduzione degli interventi alla lett. d) del primo comma dell'art. 3 da parte del comune, posto che non vi è alcuna alterazione della “volumetria complessiva degli edifici, né vi sono “mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico” o trasformazioni degli organismi edilizi “mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

Tra l'altro, l'intervento non mira neppure a rendere nuovamente pienamente abitabile l'immobile, ma solo ad eseguire gli interventi indispensabili per bloccare ulteriori crolli o, comunque, ammaloramenti dell'edificio.

 

Ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o restauro? A lezione di differenze col Testo Unico edilizia

Mentre la ristrutturazione può condurre ad un “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, il restauro e il risanamento conservativo non possono mai portare a ridetto organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, avendo sempre la finalità di conservare l'organismo edilizio ovvero di assicurarne la funzionalità.


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Il verdetto: è risanamento conservativo assentibile con SCIA

Per il TAR il ricorso è fondato: i lavori descritti, infatti, non sono riconducibili alla nozione di ristrutturazione edilizia ex lett. d) dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001, quanto piuttosto a quella di risanamento conservativo di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

Il restauro o il risanamento conservativo è costituito infatti da interventi di recupero che conservano le preesistenti strutture, assicurando il rispetto di tipologia, struttura e conformazione del manufatto, fondati cioè sul rispetto e mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, senza modifiche dell'identità, della struttura e della fisionomia dello stesso, e senza ampliamento dei volumi e delle superfici.

Da quanto risulta agli atti, gli interventi in oggetto rispondono alle suddette caratteristiche, con conseguente errata qualificazione degli stessi da parte del Comune nel provvedimento impugnato.


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