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Testo Unico Edilizia: la cantina con cucina e bagno diventa residenza e serve il permesso di costruire

In presenza di passaggio da una categoria urbanistica all'altra, si tratta di intervento che richiede il permesso di costruire, senza il quale la demolizione è automatica.

Non si possono realizzare un bagno e una cucina dentro una cantina senza permesso di costruire: questo tpo di cambio di destinazione d'uso, infatti, è abusivo senza titolo abilitativo.

Il perché lo spiega il Tar Campania nella sentenza 51/2024 del 3 gennaio scorso, che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione impartita da un comune che ha cambiato decisamente la destinazione d'uso di una cantina originariamente adibita a deposito.

 

Cambio d'uso da deposito a residenza: il ricorso

La ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art.31 del dpr 380/2001, contestando la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell’ordinanza di demolizione, con riferimento al cambio di destinazione d'uso da deposito a residenza, evidenziando di non aver realizzato quanto addotto dalla PA, ma solo allocato temporaneamente una cucina, tra l’altro priva della necessaria funzionalità; d’altra parte la creazione di un servizio igienico all’interno di un deposito non è vietato dalla norma né attesta un mutamento di destinazione d’uso, rispondendo solo ad esigenze e/o finalità di natura igienico – sanitaria.

 

Trasformare un vano tecnico in vano abitabile è veramente un cambio di destinazione d'uso?

In questo articolo viene affrontata la tematica dei cambi di destinazione d'uso rilevanti in edilizia, partendo da una sentenza sul tema che inserisce il passaggio da vano tecnico a unità immobiliare abitabile in questa categoria, passando dall'analisi normativa succedutasi nel tempo e finendo per approfondire le regole del Testo Unico Edilizia in materia.


Leggi l'approfondimento di Elisabetta Righetti su Ingenio!

 

Passaggio da una categoria ad un'altra: è abuso edilizio senza permesso di costruire

Il TAR respinge il ricorso partendo dal presuppsoto che il ricorrente non nega la realizzazione delle opere contestate senza aver richiesto il permesso di costruire.

Bene: egli seziona atomisticamente la complessa realizzazione posta in essere, al fine di dimostrare che le singole realizzazioni, atomisticamente considerate, non necessitavano di titolo edilizio.

Ma l'abuso adilizio, come ben sappiamo, deve essere valutato complessivamente, come unitaria modificazione dell’assetto edilizio.

Il sopralluogo che è alla base del provvedimento gravato ha, in primo luogo, rilevato un cambio di destinazione d’uso a mezzo del quale si è trasformato una cantina deposito in una civile abitazione.

In definitiva, in presenza di passaggio da una categoria urbanistica all’altra, si è in presenza di intervento che richiede il permesso di costruire.

L'accertata presenza di cucina e la realizzazione di servizio igienico depongono in tal senso, in quanto tali modifiche richiedevano il permesso di costruire.

Tra l'altro, nel caso di specie, si aggiungono anche la realizzazione di terrazzo con copertura in legno e tegole e la realizzazione di uno sbancamento di terreno per l’accesso al piano sottostante, significative modifiche dell’assetto esistente, correlate alla realizzazione di una civile abitazione non autorizzata, che richiedeva il permesso di costruire e che giustifica l’applicazione della sanzione demolitoria.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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