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Testo Unico Edilizia e sanatoria ordinaria: niente doppia conformità se manca l'autorizzazione sismica

Il rispetto del requisito della doppia conformità, cardine dell'articolo 36 del Testo Unico Edilizia per l'accertamento di conformità e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

Se manca l'autorizzazione sismica, non si può ottenere la sanatoria urbanistica ex art. 36 del Testo Unico Edilizia, che presuppone l'accertamento di conformità o la cd. doppia conformità urbanistica.

Lo ha ancora una volta ribadito la Corte di Cassazione nella recente sentenza 51634/2023 dello scorso 29 dicembre, reativo a un reato ex artt. 44, 64, 65, 93 e 95 del dpr 380/2001.

 

L'impossibilità di demolire l'abuso edilizio

Nel caso specifico, le due imputate - che avevano realizzato degli abusi edilizi senza richiedere neppure l'autorizzazione sismica - avevano proposto ricorso in Cassaazione: secondo loro, il Tribunale non avrebbe preso in esame la documentazione da cui si desume l'impossibilità tecnica di dare esecuzione alla demolizione, impossibilità derivante non dalla volontà delle condannate, ma dall'esigenza di non pregiudicare la stabilità delle strutture immediatamente adiacenti, come attestato nell'elaborato tecnico.

La Cassazione smonta questa tesi sottolineando che l'impossibilità di procedere alla demolizione, oltre a non essere stata provata, era comunque imputabile alle ricorrenti, committenti dei lavori abusivi, nel senso che gli abusi oggetto del provvedimento di demolizione erano incontrovertibilmente una diretta conseguenza del loro operato illecito, risultando tale affermazione coerente con il costante orientamento di questa Corte (cfr.Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474 e Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Rv. 267108), secondo cui, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione delle opere, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando, come nel caso di specie, dipenda da una causa imputabile al condannato.

 

La pendenza della sanatoria

Allo stesso modo, non sarebbe stata valutata la pendenza del procedimento di sanatoria dell'immobile, procedimento il cui esito concretamente prevedibile è la concessione del titolo abilitativo per la conformità del manufatto alla normativa urbanistica ed edilizia, per cui anche sotto tale profilo la revoca della sospensione condizionale della pena non potrebbe essere considerata legittima.

Anche qui niente da fare: per gli ermellini, infatti, la pendenza del procedimento di sanatoria non costituisce un elemento ostativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, stante la perentorietà del termine per l'adempimento della condizione cui era subordinato il beneficio concesso, rilevando l'eventuale sanatoria, ai fini dell'avveramento della condizione, solo se intervenuta prima della scadenza del termine.

 

Sanatoria urbanistica impossibile senza autorizzazione sismica

In ogni caso, sarebbe stato impossibile ottenere una sanatoria, visto che, in tema di reati edilizi, è già stato più volte affermato anche dalla Cassazione che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 del Testo Unico Edilizia, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.

 

I paletti del Testo Unico Edilizia: come funziona la doppia conformità urbanistica

La sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del dpr 380/2001, cioè con conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto (ex ante) che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (ex post).


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La doppia conformità del Testo Unico Edilizia

L'art.36 del Testo Unico Edilizia afferma che "in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative", la sanatoria ordinaria può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 stesso, cioè con conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto (ex ante) che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (ex post).

In tal caso - e solo così - è possibile ottenere l'accertamento di conformità che porta al permesso di costruire in sanatoria.

E' quindi esclusa la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

 

Sanatoria propria e sanatoria giurisprudenziale: senza autorizzazione sismica non c'è doppia conformità

Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia per consentire la sanatoria di un'opera abusiva è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Sono comunque illegittimi i provvedimenti di sanatoria "atipica" che prescindano dal requisito della doppia conformità.


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Allegati

Abuso Edilizio

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