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Testo Unico Edilizia e fiscalizzazione dell'abuso: la può richiedere anche il proprietario incolpevole

Il Consiglio di Stato fornisce ulteriori chiarimenti sulla fiscalizzazione dell'illecito edilizio, procedura che 'sostituisce' la demolizione con una sanzione pecuniaria in specifici casi (difformità parziali e impossibilità della messa in pristino).

Chi può chiedere la fiscalizzazione dell'abuso edilizio? Per quali tipi di abusi? E cosa succede se un abuso edilizio non può essere demolito?

A queste e altre domande risponde il Consiglio di Stato con la sentenza 9799/2023 del 15 novembre, che fornisce alcuni interessanti chiarimenti in materia.

Prima di tutto, però, riepiloghiamo velocemente di cosa si tratta.

Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: cos'è e quando si applica

Con 'fiscalizzazione dell'abuso' si intende l'applicazione di una sanzione pecuniaria al posto della demolizione.

Questa 'sostituzione' è ammessa in specifiche ipotesi racchiuse negli articoli 33 e 34 del Testo Unico Edilizia, quando si determina un'oggettiva impossibilità di rimozione dell’abuso edilizio.

Sia l'art.33 che l'art.34 del Testo Unico Edilizia, infatti, prevedono la fiscalizzazione dell'illecito solo come ipotesi eventuale nel caso in cui le opere abusive non siano demolibili.

Il presupposto per poter applicare la fiscalizzazione, quindi, dipende da una relazione dettagliata dell'ufficio tecnico comunale che in maniera oggettiva sotto il profilo strutturale attesti:

  • nell'ipotesi dell'art. 33 che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile;
  • nell'ipotesi dell'art. 34 che la demolizione della parte eseguita in parziale difformità non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

Nella pronuncia in parola, il Consiglio di Stato ricorda che si può accedere alla fiscalizzazione dell'abuso:

  • sia in caso di totale difformità o variazione essenziale dal titolo nell’ambito di una ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del dpr 380/2001);
  • sia, come nella fattispecie specifica, a fronte di accertata difformità solo parziale (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l’applicabilità anche agli interventi soggetti a SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 01);
  • sia infine all’esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38).

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio: definizione, caratteristiche, effetti penali e amministrativi

Cosa si intende per fiscalizzazione dell’illecito edilizio: presupposti tecnico-giuridici; effetti sotto il profilo penale ed amministrativo e caratteristiche della sanzione pecuniaria


Leggi l’approfondimento di Margherita Dell’Atti su Ingenio!

 

Il proprietario incolpevole può richiedere la fiscalizzazione

Il Consiglio di Stato, in questo specifico caso particolare, ricorda che la fiscalizzazione dell'abuso, in caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio, può essere richiesta anche dal proprietario incolpevole, cui l'ingiunzione a demolire è stata notificata al solo scopo di preannunciare il ripristino dello stato dei luoghi.

E' importante sottolinare - ricorda Palazzo Spada - che il destinatario esclusivo del provvedimento è, però, il responsabile dell'abuso, ove conosciuto, cui fanno carico anche le spese dell'esecuzione in danno.

 

L'imposibilità di demolire l'abuso edilizio

In merito al secondo requisito della fiscalizzazione, l'impossibilità di demolire, il cui accertamento ha un ambito oggettivo più limitato nel caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo, di regola deve essere eccepita e provata dal proprietario nella fase esecutiva del procedimento ripristinatorio conseguente ad un abuso edilizio.

Allorchè sia già stata accertata dal Comune, per esigenze di economia procedimentale, se ne può tener conto provvedendo direttamente ad irrogare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, purché motivando adeguatamente sul punto.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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