T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 1 (L) - Ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (ora d.lgs. n. 42 del 2004 n.d.r) la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
(comma modificato dall'art. 54, comma 1, legge n. 221 del 2015 n.d.r)

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Commento
La ratio legis del Legislatore nella stesura del d.P.R. n.380/2001 è finalizzata nell’intento di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina dell’intero settore dell’edilizia, al fine di ricomprendere ogni possibile trasformazione del territorio.
L’attività edilizia, definita come disciplina cardine della realizzazione degli interventi costruttivi, costituisce insieme alla funzione pianificatoria, una materia ben identificabile del diritto urbanistico.
Sul punto la Corte Costituzionale, nella sentenza n.303 del 2003, ha stabilito difatti “la storicità urbanistica” dei titoli abilitativi ed edificatori, che in base all’art.117 Cost co.3., del testo previgente, formava oggetto di competenza concorrente.
Tuttavia tale dizione, non compare più nel nuovo testo dell’art.117, rientrando a pieno titolo a far parte del governo del territorio, definito come “l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio” e pertanto oggetto di legislazione concorrente.
Sul piano del rapporto tra le fonti, il testo unico delle disposizioni legislative (indicate nella normativa con la lettera “L”) e regolamentari (“R”) avendo natura regolamentare, pone alcuni aspetti problematici all’interprete, poiché i principi fondamentali e generali , così come previsti al primo comma dell’art.1, volti a regolare i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, devono essere desunti in via interpretativa, vista la gran quantità di norme di dettaglio ivi presenti.
Infatti la continua emanazione dal parte del legislatore, di ulteriori disposizioni, all’interno della normativa di settore, ha concettualmente tradito l’idea di base del Testo Unico come unico ed esaustivo contenitore di norme edilizie. (Si pensi per esempio, al c.d. decreto SCIA1, alla riforma Madia e al Decreto Semplificazioni).
I successivi riferimenti normativi presenti al 2°e al 3° comma dell’art.1, fanno richiamo al Codice dei beni culturali (d.lgs. n.42/2004) che ha sostituito il d.lgs n.490/199, al Piano per l’assetto idrogeologico “PAI” ed allele norme aventi incidenza sull’attività edilizia, ad esempio lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ex d.lgs 31 marzo 1998 n.112 ed il relativo regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010 n.160.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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