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Tessera Professionale Europea per gli agenti immobiliari: istruzioni dal MISE

Con la circolare n. 3688/C/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le modalità di accesso da parte di cittadini comunitari e di Paesi terzi per lo svolgimento delle attività di agente immobiliare.

Parte la fase sperimentale. Con la EPC procedure più snelle e veloci sia per attività in libera prestazione che in regime di stabilimento.
 
Con la circolare n. 3688/C/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le modalità di accesso da parte di cittadini comunitari e di Paesi terzi per lo svolgimento delle attività di agente immobiliare.
 
La Tessera Professionale Europea (EPC – European Professional Card), entrata in vigore il 18 gennaio 2016 e definitivamente recepita con il decreto legislativo n. 15/2016, è una delle maggiori novità previste dalla direttiva europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali ed in questa prima fase sperimentale di applicazione a livello comunitario parte con l’attività di real estate agente immobiliare
A livello di legislazione nazionale, si deve ritenere che la fattispecie dell’agente immobiliare verifichi le ipotesi di agente di affari in mediazione, sezione “agenti immobiliari” e sezione “agenti muniti di mandato a titolo oneroso”.
 
La Tessera viene rilasciata a seguito di una procedura elettronica compilando un apposito form online accessibile dal portale dell’Unione Europea.
 
Si ricorda che il procedimento de quo è e resta alternativo alle ordinarie modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero ed alla dichiarazione preventiva di libera prestazione di servizi. Tuttavia rispetto alle tradizionali modalità di riconoscimento, il procedimento EPC appare più facile e più rapido da gestire e consente al migrante di seguire l'andamento della domanda on line ed eventualmente riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi.
 
Tramite la procedura dell’EPC è possibile per il cittadino comunitario sia richiedere il riconoscimento dei documenti ai fini dello stabilimento in un paese unionale, sia ai fini della mera prestazione occasionale di servizi.
In entrambi i casi (stabilimento o libera prestazione) il sistema genera una tessera immateriale ed elettronica (stampabile in pdf, ma pur sempre immateriale), che dimostra il superamento dei requisiti necessari all’esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione temporanea ed occasionale dell’attività di agente immobiliare in uno dei paesi unionali.
 
REGIME DI STABILIMENTO. Operativamente la EPC relativa all’attività di agente immobiliare, consente l’esercizio in Italia dell’attività in regime di stabilimento, secondo le regole dettate dall’articolo 73 del decreto legislativo 59 del 2010 e dal decreto ministeriale attuativo 26 ottobre 2011, cioè previa presentazione della SCIA all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

LIBERA PRESTAZIONE. Ove la tessera consenta al migrante l’esercizio dell’attività in libera prestazione, l’ufficio del registro delle imprese non è tenuto ad alcuna verifica, né l’agente immobiliare è tenuto ad alcuna comunicazione a detto ufficio. 

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