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Terzo condono edilizio: quali abusi sono sanabili in zona vincolata?

Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

La costruzione e l'ampliamento di un immobile realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico può ottenere il Terzo condono edilizio ex DL 269/2003 (legge 326/2003)?

Domanda quanto mai attuale, che ha però nel tempo portato a una serie di ricorsi contro i dinieghi di sanatoria straordinaria nonostante le regole siano piuttosto cristallizzate in quello che predispone l'articolo 32 comma 26 del decreto sopracitato.

Siccome 'repetita iuvant', segnaliamo la sentenza 17981/2024 del Tar Lazio, relativa al ricorso contro un diniego di sanatoria da parte del comune, fondato sul rilievo che le opere abusive rientrano nella tipologia 1 dell’All. 1 della l.r. 12 del 2004, ed in quanto tali, non sono suscettibili di condono.

 

La soluzione 'allargata' proposta dalla ricorrente

In sintesi, la ricorrente conclude nel senso che le opere abusive di tipologia 1 sono suscettibili di sanatoria anche se realizzate su aree soggette ai vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell'art.32 legge 47/1985, salva una diversa previsione regionale, che nel Lazio non sussiste; e ferma restando la pregnanza del richiamo all’art. 32, che prevede un vincolo solo relativo.

 

Terzo condono edilizio in zona vincolata: le regole

Il TAR Lazio evidenzia che l'esegesi proposta dalla ricorrente deve essere disattesa, alla luce dell'orientamento largamente dominante nella giurisprudenza.

Nel caso di specie, "non sussistevano i presupposti per il condono, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003, in quanto tale norma consentiva il condono in aree vincolate solo per le tipologie 4, 5, 6 di abusi come indicate nell’allegato 1 della legge (opere di restauro e risanamento conservativo, opere di manutenzione straordinaria).

Infatti, il DL 269 del 2003 all'art. 32 ha previsto un condono edilizio per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, ma, diversamente dalle discipline della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 724 del 1994, ha specificamente individuato le tipologie di opere condonabili ed ha limitato le possibilità di sanatoria in presenza di vincoli.

Si tratta, quindi, di un restringimento del perimetro della sanatoria straordinaria (condono edilizio), rispetto ai primi due condoni che erano stati più 'permissivi'.

"In particolare, l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all'allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale, mentre nelle aree sottoposte a vincolo ha ammesso la sanatoria solo per le “le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 numeri 4, 5 e 6”, opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6)".

 

Terzo condono edilizio: gli abusi maggiori non prendono la sanatoria

Gli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo ove si tratti di interventi di minore rilevanza e sempre che essi siano stati realizzati prima dell'imposizione del vincolo.


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In zona vincolata Terzo condono solo per le opere minori

Quindi, in virtù delle regole del DL 69/2003, "Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

Di conseguenza, "Non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa".

Ancora, sul tema si ricorda che "Allo stesso modo, la giurisprudenza penale afferma che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistica".

 

La legge regionale può solo restringere ulteriormente il campo

Infine, è utile ricordare che le leggi regionali che recepiscono queste regole non possono allargare le maglie del condono, ma solamente, nel caso, restringerle.

In tal senso, il Tar richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui "la legge contempla globalmente tutti gli immobili vincolati, tant’è che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che avevano ampliato l’area degli interventi ammessi a sanatoria attribuendo effetto impeditivo della sanatoria ai soli vincoli che comportino inedificabilità assoluta (cfr. Corte cost., 27/2/2009, n. 54; 6/11/2009, n. 290). Per contro altre disposizioni si sono sottratte alla declaratoria di incostituzionalità solo in quanto interpretate in senso coerente con la normativa statale che nel citato art. 32, co. 27, lett d), comprende la salvaguardia anche dei vincoli di inedificabilità relativa".


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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