Terzo condono edilizio off limits in zona vincolata per l'opera destinata ad abitazione
In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria straordinaria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.
Le regole del condono edilizio sono piuttosto ferree, soprattutto quelle del Terzo condono, 'normato' dall'art. 32, comma 27, lett. d), della legge 326/2003, di conversione del DL 269/2003, in zone sottoposte a vincolo.
Lo ribadisce il Tar Salerno nella sentenza 566/2024 del 1° marzo, che respinge il ricorso contro l'istanza di respingimento dell'istanza di condono edilizo presentata da due privati.
La regola base del Terzo condono edilizio: niente sanatoria straordinaria per opere su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali
L'articolo 32 comma 27 lett.d) sopracitato, infatti, stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: ... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Condono edilizio: niente silenzio-assenso in zona vincolata
Secondo i ricorrenti si era formato il silenzio-assenso sull'istanza di condono, stante la 'non risposta' del comune.
Ma - ricorda il TAR - la giurisprudenza è rigorosa nel ritenere che, in presenza del vincolo paesaggistico, non possa formarsi alcun silenzio-assenso sulla domanda di condono (Consiglio di Stato, sent. n. 10709/2022);
Peraltro, si assume che l'istituto del silenzio-assenso non possa trovare applicazione nell'ambito regionale campano con riferimento all'ultimo condono edilizio del 2003, disciplinato dall'art. 32 del DL 269/2003 (convertito nella l. n. 326/2003), ostandovi le contrarie previsioni contenute nell'art. 7 della l. reg. Campania n. 10/2004 (non travolto dalla parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale legge da parte della sentenza della Corte Cost. n. 49 del 10 febbraio 2006), secondo cui le domande di condono devono essere definite con un provvedimento esplicito entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento.
Terzo condono edilizio in zona vincolata: per essere sanabile, l'abuso deve essere "minore". Le caratteristiche
Il terzo condono edilizio non è consentito, a priori, se ha ad oggetto "abusi maggiori" (cioè riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al DL 269/2003) commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa.
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Nuovo manufatto ad uso residenziale destinato ad abitazione: condono impossibile in zona vincolata
Entrando nel merito dell'abuso edilizio che si desiderava condonare, il TAR precisa che è legittima la ragione del diniego, così articolata: “l'immobile oggetto di condono ricade nella fascia di 150 metri dal fiume, istituita a tutela paesaggistica dalla legge n. 431 del 8 ago. 1985 “Legge Galasso” (area tutelata per legge, ai sensi del vigente D. Lgs. n. 42/2004, art. 142); le opere abusive oggetto di condono sono state realizzate ed ultimate successivamente alla data di imposizione del vincolo paesaggistico, istituito dalla legge n. 431/85, come risulta dalla dichiarazione dell’istante contenuta nella domanda di condono prot. 23479 del 09/12/2004, l’ultimazione dell’opera abusiva è avvenuta in data 31/12/2001; le opere, oggetto di condono, ricadendo all'epoca dell'abuso in area a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d) della l. 326/03, non sono suscettibili di sanatoria”.
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
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