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Terzo Condono edilizio: in zona vincolata solo restauro, risanamento e manutenzione straordinaria

Il terzo condono edilizio non consente di sanare la realizzazione di nuove volumetrie, ancorché conseguenti a precedenti demolizioni, in aree soggette, come nella specie, a vincolo paesaggistico.

Le coordinate della sanatoria straordinaria, più precisamente del terzo condono edilizio, sono al centro di una sentenza interessante, la n.10403/2023 dello scorso 1° dicembre del Consiglio di Stato, inerente il ricorso contro il rispingimento di un'istanza di sanatoria presentata per un intervento abusivo consistente nella demolizione di un preesistente edificio e nella sua ricostruzione, in area soggetta a vincolo paesaggistico.

 

I motivi del respingimento della richiesta di condono

L’amministrazione ha in particolare rilevato che:

  • a) l’opera era ubicata in area soggetta a vincolo paesaggistico introdotto prima della sua esecuzione e non era conforme alle norme urbanistiche e di piano;
  • b) i lavori ricadevano in zona nella quale il piano territoriale paesistico (PTP) dei comuni vesuviani poneva il divieto di qualsiasi intervento comportante incremento di volumi;
  • c) ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/11/2004, n. 10, non era sanabile la realizzazione abusiva di nuovi volumi residenziali in comuni a rischio vulcanico.

 

Terzo condono edilizio: le regole

Palazzo Spada conferma la decisione del TAR competente, ricordando in primis che il condono edilizio di cui all’art. 32, commi 25, e segg. del citato DL 269/2003, non consente di sanare la realizzazione di nuove volumetrie, ancorché conseguenti a precedenti demolizioni, in aree soggette, come nella specie, a vincolo paesaggistico, sia esso assoluto o relativo, indipendentemente da quando il medesimo sia stato apposto e, quindi, tanto ove preesistente all’opera abusiva, quanto se successivo a essa.

Difatti, nelle aree vincolate, il menzionato DL 269/2003 ammette il condono solo con riguardo alle tipologie di abuso descritte nei numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al medesimo D.L. concernenti:

  • i) le opere di restauro e risanamento conservativo realizzate nelle zone A (tipologia 4);
  • ii) le opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 5);
  • iii) le opere di manutenzione straordinaria, e le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume (tipologia 6).

 

Tra primo e terzo condono edilizio, occhio ai vincoli: quando l'abuso non prende la sanatoria

Il Consiglio di Stato torna sulle regole del Terzo Condono edilizio ricordando che la sanatoria straordinaria ex art.32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).


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Sanatoria in zona vincolata: niente da fare per le ristrutturazioni edilizie

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, come quello del caso di specie, rientrano, invece, nella tipologia 3, di cui al suddetto allegato 1, per cui, ove realizzati in area vincolata, non sono condonabili.

Tra l'altro, il DL 269/2003, pur collocandosi sull'impianto generale della legge 47/1985 (Primo condono edilizio), regolamenta (con l’art. 32) in maniera più restrittiva le fattispecie sanabili, poiché con riguardo ai volumi realizzati in aree soggette a vincolo (tra cui quello paesaggistico) preclude il condono, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro conformità al bene paesistico tutelato, con ciò collocando tale tipologia di abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoriaex art. 33 della legge 47/85.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

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