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Terzo condono edilizio in area vincolata: semaforo rosso con una sola eccezione

Consiglio di Stato: il richiamo al vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi costituisce in primo luogo motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono

In linea generale, non è possibile ottenere un condono edilizio, in base al DL 269/2003 (Terzo condono edilizio) in area vincolata, in quanto il l'art. 32 prevede in linea generale un divieto di sanatoria delle opere realizzate su «immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi (…) dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali» [comma 27, lett. d)].

Condono edilizio in zona vincolata: l'eccezione alla regola

Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 10495/2022 del 29 novembre, dove si ribadisce anche che la regola generale richiamata conosce un’eccezione nell’ipotesi in cui si tratti di vincoli di carattere relativo ex art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, e gli interventi, quando siano «conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici», rientrino nelle ipotesi restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al medesimo decreto-legge 269/2003 [comma 26, lett. b)].

Tra primo e terzo condono edilizio, occhio ai vincoli: quando l'abuso non prende la sanatoria

Il Consiglio di Stato torna sulle regole del Terzo Condono edilizio ricordando che la sanatoria straordinaria ex art.32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).


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Opere di ampliamento dentro un Parco regionale: niente da fare

Non pare proprio, però, che nel caso specifico si ricada nell'eccezione sopracitata.

L'oggetto del contendere è infatti rappresentato dalla realizzazione di opere funzionali al miglior godimento del bene produttivo principale in ampliamento di altri corpi di fabbrica esistenti ed in precedenza legittimamente autorizzati dal Comune, realizzate però nel perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro.

Quindi non c'è solo l'aspetto vincolistico da considerare, ma anche la tipologia dell'intervento, che non è assolutamente un restauro o risanamento conservativo, ma porta alla creazione di nuovi volumi, attraverso la chiusura di spazi delimitati da una tettoia aperta su un lato, o l’ampliamento di quelli preesistenti.

Si tratta nel loro complesso di interventi non riconducibili alle fattispecie da ultimo richiamate, ed inoltre contrastanti con le norme di piano regolatore generale per la zona agricola in cui l’immobile è ubicato, vietanti modifiche della configurazione volumetrica esistente.


LA SENTENZA 10495/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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