TERREMOTO: Responsabilità Civile del Tecnico Volontario, ASSICURARSI o NO?
Chiarimenti sulla responsabilità civile dei singoli agibilitatori per attività di gestione tecnica, censimento danni e agibilità delle costruzioni svolte durante il periodo di emergenza
Come ormai tutti sanno, l’evento sismico del 24 Agosto 2016 che ha colpito l’Italia centrale ha fatto mettere in moto l’articolata macchina dei soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto, della messa in sicurezza delle località maggiormente colpite dal sisma e del rilievo del danno e agibilità degli edifici.
Sin dalle primissime ore successive al terremoto il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, coadiuvato da squadre di Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Associazioni di volontariato ha provveduto a soccorrere le popolazioni colpite salvando quante più vite possibili, accogliendo i feriti in ospedali da campo o strutture stabili limitrofe, accogliendo gli abitanti in strutture temporanee dando loro vestiario e cibo.
Superata la fase di primissimo intervento, durata circa una settimana, anche a causa dell’intenso sciame sismico (circa 5000 scosse, alcune delle quali tra il 4° ed il 5°), i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le cd “Zone Rosse” (zone del territorio urbano particolarmente colpite dall’evento sismico e nelle quali vi è il forte rischio di crolli, data l’instabilità strutturale degli edifici ancora non crollati ma fortemente danneggiati dal terremoto), hanno consentito il transito ripristinando le vie di comunicazione interrotte e liberando dalle macerie (per quanto possibile) le vie di transito dei paesi colpiti.
Dopo la messa in sicurezza del territorio colpito dal sisma scendono in campo i tecnici volontari denominati “Agibilitatori”, adeguatamente formati con idoneo corso, che hanno il compito di verificare il danno subito dagli edifici in seguito alle sollecitazioni derivate dalle scosse sismiche, e dichiarare agibili o non agibili gli edifici analizzati, ed in particolare spetta a detti tecnici il non semplice compito regolamentato dal DPCM 8 luglio 2014 che cita: “Durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, finalizzati al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni.”
I primi a prestare la loro opera di agibilitatori sono i tecnici della ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) che hanno il compito di valutare le condizioni statiche post-sisma degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli edifici scolastici, seguiti dagli agli agibilitatori del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica.
Il DPCM 8 luglio 2014 stabilisce la composizione degli elenchi del NTN suddiviso per sezioni, tra le quali vi sono le sezioni dei tecnici iscritti agli Albi professionali relativi (NT-DPC Sez. CNI per gli Ingegneri, NT-DPC Sez. CNA per gli Architetti, NT-DPC Sez. CNG per i Geometri e NT-DPC Sez. CNGL per i Geologi), determina i requisiti necessari per poter essere iscritti nei suddetti elenchi (art. 2 comma 2 del DPCM 08/07/2014) tra i quali la frequenza ed il superamento di apposito corso formativo di 60 ore.
Nelle ore immediatamente successive all'evento sismico del 24/08/2016, che ha colpito in particolare le province di Rieti, Ascoli Piceno, l'Aquila e Perugia, i Consigli Nazionali degli ingegneri, architetti, geometri e geologi hanno dato la piena disponibilità al Dipartimento della Protezione Civile a collaborare per le incombenze necessarie, mettendo a disposizione l’organizzazione ordinistica.
In particolare il Consiglio Nazionale Ingegneri ha mobilitato l'IPE Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze) per mettere in atto tutte le procedure necessarie al fine di garantire un fattivo contributo al DPC.
Con nota Prot. n. EME/0042327 del 24/08/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE ha formulato la richiesta della mobilitazione dei tecnici idonei per le attività di gestione tecnica, censimento danni e agibilità delle costruzioni.
I vari Ordini Territoriali (Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi), si sono attivati immediatamente allertando i propri tecnici abilitati e si sono raccolte le disponibilità degli Agibilitatori.
In seguito al perseguire dello sciame sismico, anche con scosse di forte intensità, si è potuta avviare l’attività degli Agibilitatori solo il 06/09/2016, con l’attivazione di una sessantina di squadre composte da tecnici prevalentemente delle zone limitrofe per problemi logistici legati alla scarsa disponibilità di ricezione alberghiera, nelle prossime settimane il sistema entrerà a regime e scenderanno sul campo tutti i tecnici necessari a rilevare tutti gli edifici danneggiati nel più breve tempo possibile.
Fatte queste dovute premesse, necessarie al fine di chiarire meglio chi sono i tecnici volontari che operano nell’emergenza post-sisma e quale sono i loro compiti, entro nel vivo dell’argomento sulle coperture assicurative dell’Agibilitatore, distinguendo la copertura assicurativa sugli infortuni dalla copertura assicurativa sulla responsabilità civile.
In merito alla polizza infortuni vi è da dire che è attivata, per tutti gli agibilitatori, direttamente dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, così come previsto dall’art. 7 del DPCM 08/07/2014, che cita “A favore dei tecnici afferenti agli Elenchi di cui all'articolo 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della Regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l’attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.”
Ben diversa è la situazione relativa alla responsabilità civile dei singoli agibilitatori per attività di gestione tecnica, censimento danni e agibilità delle costruzioni svolte durante il periodo di emergenza, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile non provvede a stipulare tale tipo di copertura assicurativa, quindi spetta al singolo tecnico volontario valutare se dotarsi o meno di apposita polizza, o di verificare presso la propria compagnia se l’assicurazione di responsabilità civile professionale prevede anche la copertura per questa tipologia di prestazioni.
Per chiarire meglio quali sono le responsabilità del tecnico professionista volontario si riportano i commi 1 e 2 dell’art. 9 del DPCM 08/07/2014 che citano:
1. Ai sensi di quanto riportato nel Manuale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilità di un edificio ordinario in fase postsismica, è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilità e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, cosi che la costruzione è in grado di sostenere una scossa di intensità pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell 'edifi cio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio "agibile" significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale.
Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.
2. Sulla base di quanto definito al precedente comma. i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda Aedes non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
Da quanto si rileva dalla definizione su esposta si deduce che le responsabilità del tecnico professionista volontario sono limitate ad un corretto svolgimento del sopralluogo, ad una corretta analisi del quadro di danneggiamento, ad una corretta compilazione delle schede Aedes che portano a dichiarare gli edifici agibili o no.
Pur considerando le limitate attività svolte dal tecnico professionista volontario, e tenendo conto della peculiarità del sopralluogo speditivo, del limitato tempo a disposizione per ogni sopralluogo, le possibilità di incappare in qualche errore non sono certo remote.
Molti colleghi hanno chiesto chiarimenti in merito sulle coperture assicurative per attività svolte in emergenza post-sisma, ciò a significare la consapevolezza che molti hanno sulla possibilità di errore anche svolgendo attività volontarie.
IPE (Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze) sta da tempo studiando l’argomento ed il sottoscritto è stato incaricato, in qualità di consigliere IPE, di verificare quali possibilità ci sono a livello nazionale.
Da un’indagine svolta dal sottoscritto per conto dell’IPE, in merito alla possibilità di reperimento di polizze assicurative che coprano la responsabilità civile del tecnico volontario in caso di intervento per la valutazione del danno e agibilità degli edifici nelle zone colpite dal sisma, si deduce che la situazione non è delle migliori.
Compagnie assicurative o società di brokeraggio che abbiano un prodotto specifico non ci sono, almeno da quanto è stato possibile appurare, mentre ci sono società di brokeraggio che hanno inserito nelle polizze professionali anche l’estensione della copertura nei casi di prestazioni svolte a titolo volontario e gratuito in caso di verifiche post-sisma.
La difficoltà di reperire idonee polizze assicurative necessarie alla copertura della responsabilità civile dei professionisti che, in caso di sisma, intervengono a titolo volontario e gratuito per effettuare la verifica del danno e agibilità degli edifici siti nelle zone interessate dal sisma, è legata al fatto che non vi sono parametri certi per la definizione della copertura assicurativa.
In particolare vi è dibattito se la prestazione effettuata dal tecnico volontario nella compilazione delle schede Aedes è una prestazione professionale o no, in quanto non c’è un contratto tra cliente e professionista, non è possibile stabilire il valore degli immobili verificati, non è comparabile con il volume d’affari del professionista e le prestazioni sono effettuate a titolo volontario e gratuito.
L’assenza dei citati parametri fa si che le compagnie siano in seria difficoltà a stipulare idonea e specifica polizza.
A fronte di possibili errori nella compilazione delle schede a cui il tecnico volontario potrebbe andare incontro, con la non remota possibilità di essere chiamato in giudizio per il ristoro di eventuali danni subiti da parte dei diretti interessati (mancata corresponsione dei contributi statali, prolungata ed inopportuna inagibilità dell’edificio, ecc…), non vi è sul mercato una adeguata offerta di polizze assicurative, per cui il tecnico volontario si trova nella paradossale situazione che, pur offrendo volontariamente e a titolo gratuito le sue prestazioni, potrebbe trovarsi nella condizione di dover pagare di tasca propria, nel caso venissero riscontrati errori nella compilazione delle schede Aedes.
E’ pur vero che la responsabilità del tecnico volontario è limitata al periodo in cui è attivo lo stato di emergenza, ma è pur vero che tale responsabilità esiste realmente ed è ben individuata nei commi 1 e 2 dell’art. 9 del DPCM 08/07/2014 (sopra riportati), per cui è consigliabile dotarsi di una polizza assicurativa specifica, o verificare presso il proprio assicuratore se la polizza stipulata comprende anche la copertura delle prestazioni svolte a titolo volontario e gratuito in caso di post-sisma.
L’IPE, a mezzo di una società di brokeraggio (Gava Broker, riconosciuta dal CNI e dal CNA come società che presenta idonea polizza assicurativa professionale), sta tentando di attuare una polizza specifica che copra le responsabilità civili dei singoli tecnici volontari che prestano il loro contributo tecnico in fase di emergenza post-sisma.
Allo stato attuale è stata inviata ai sindacati dei Lloyds di Londra la proposta dell’attivazione della polizza specifica, e si è in attesa di approvazione da parte dei Lloyds, nell’attesa che detto tipo di polizza possa essere stipulata, si comunica, che per quanto è dato sapere, le società di brokeraggio che hanno la possibilità di estensione della responsabilità civile anche nei casi in oggetto sono: per ingegneri, architetti e geometri la Gava Broker (garanzia che si attiva in automatico ed è gratuita), solo per architetti la AEC (garanzia che per essere attivata necessita di una comunicazione ed un pagamento supplementare del premio).
In definitiva si ritiene che la polizza non sia né obbligatoria né indispensabile ma ognuno deve decide in autonomia e con il proprio assicuratore per capire i termini di copertura della propria polizza.