Terre e rocce da scavo, decreto in Gazzetta: nuove regole dal 22 agosto
Il Nuovo Regolamento per le terre e rocce da scavo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: dal prossimo 22 agosto via alle regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi, con tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali, aggiustamenti per gli inerti, chiarimenti di tutte le definizioni
Gestione delle terre e delle rocce da scavo in via semplificata dal prossimo 22 agosto: il DPR/Regolamento n.120 del 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto, porterà a un vero e proprio riordino, con semplificazioni inerenti, della gestione delle terre e rocce da scavo, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
Oggetto del Regolamento sono:
- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Le novità del DPR
- semplificazione delle procedure e fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
- il rafforzamento del sistema dei controlli.
Semplificazioni amministrative: piccoli, medi e grandi cantieri
Segnaliamo, fra l'altro, l'introduzione di un meccanismo simile alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (e non come rifiuti) saranno avviabili anche senza comunicazione preventiva dell'autorità competente di ogni trasporto sia nei piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) che nei grandi cantieri (sopra i 6 mila metri cubi e sottoposti a VIA e AIA).
Nei piccoli cantieri, inoltre, saranno previste semplificazioni notevoli: come previsto dall'art.41-bis del decreto-legge 69/2013, basterà una dichiarazione sostitutiva almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, per avviare l'avvio. I piccoli cantieri sono tutti quelli che non superano i 6 mila metri cubi totali, mentre nei i cantieri medi (sopra i 6mila metri cubi ma non sottoposti a VIA e AIA) basterà predisporre una dichiarazione sostitutiva.
Nei grandi cantieri, infine, la modalità per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti stabiliti per essere classificate come sottoprodotti e, quindi, essere reimpiegate, sarà necessario il deposito di un piano di utilizzo delle terre all'autorità competente e l'avvio, trascorsi 90 giorni, della gestione del cd. "smarino" senza attendere autorizzazione preventiva.