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Terrazzo e lastrico solare: differenze e specifiche autorizzazioni

Consiglio di Stato: la semplice posa in opera di pavimentazione su un lastrico solare è un intervento di manutenzione straordinaria (senza permesso di costruire) se non si realizzano ringhiere, parapetti o altre strutture che ne possano mutare la sua destinazione di utilizzo e lo rendano adibito alla presenza stabile di persone

Configura abuso edilizio la trasformazione di un lastrico solare già pavimentato in un terrazzo abitabile con ringhiere e panchine in muratura senza richiesta del permesso di costruire. Per questo motivo, il Tar Campania con sentenza 24/2018 (disponibile in allegato) ha rigettato il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione di tale opera edilizia, effettuata nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria e d'adeguamento e riqualificazione funzionale.

Le differenze
La sentenza è quindi interessante in quanto approfondisce le differenze tra lastrisco solare e terrazzo: se si tratta di semplice posa in opera di pavimentazione su un lastrico solare allora si è in presenza di manutenzione straordinaria attuabile senza richiesta del permeso di costruire, a patto che non si realizzino ringhiere, parapetti o altre strutture che ne possano mutare la sua destinazione di utilizzo e lo rendano adibito alla presenza stabile di persone.

Un lastrico solare, quindi, è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre un terrazzo, inteso come ripiano di copertura, nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti.

Il titolo edilizio corretto
Quale titolo edilizio va quindi chiesto? Dipende dal tipo di intervento: per il Tar, "nel caso si realizzi un cambio di destinazione d'uso trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi" è necessario il permesso di costruire. E questo è proprio il caso specifico, poiché il lastrico solare di copertura era destinato alla fruizione stabile da parte del ricorrente, che, oltre a pavimentare aveva apposto ringhiere di protezione.
 
I giudici, quindi, hanno sottolineato che anche "la trasformazione di un tetto di copertura in terrazzo calpestabile modifica gli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo preesistente – risolvendosi in ultima analisi in una alterazione di prospetto e sagoma dell’immobile – e, quindi, non rientra nella categoria del restauro e risanamento conservativo, bensì in quella della ristrutturazione edilizia".

Ne deriva che "il mutamento di destinazione d'uso della terrazza e il complesso delle opere connesse (rivestimento dell'area di calpestio, apposizione di fioriere prefabbricate e scala di accesso interna in muratura a ridosso del piano finestra) necessita del permesso di costruire, tenuto conto che esse realizzano un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell'edificio". Per questo motivo l'ingiunizione di demolizione è legittima.

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