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Tende da sole e chiusure oscuranti: quali i Bonus ancora disponibili

Il Bonus Schermature Solari (art. 14 del D.L. 63/2013 Comma 2 lettera b) e chiusure oscuranti (articolo 2 del D.M. 06/08/2020 comma 1, lettera b) è stato prorogato con Legge Bilancio 2022 fino alla fine del 2024. Vediamo di seguito i vincoli per l’accesso, le scadenze e quali spese si possono portare in detrazione.

Tipologie schermature solari e chiusure oscuranti

 

(Crediti: D. Faccari)

 

Quali sono le caratteristiche tecniche che devono avere

Secondo quanto indicato dall’allegato M del D.Lgs. n. 311del 29/12/2006, sono agevolabili le schermature solari e chiusure oscuranti che possiedono le seguenti caratteristiche:

Schermature solari

  • Le schermature devono essere presenti prima dell’intervento;
  • Deve essere combinato ad un infisso o vetrata;
  • Nelle schede tecniche deve essere indicato il valore di Gtot (fattore di trasmissione solare) che accoppiato a quello del vetro deve essere < a 0,35;
  • Devono essere solidali con l’involucro edilizio e non devono essere liberamente montabili/smontabili;
  • Installazione da Est a Ovest passando per il Sud (no Nord, Nord-Est, Nord-Ovest);
  • Devono essere mobili;
  • Poiché le schermature sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, esercitando la funzione di risparmio energetico soprattutto nella stagione estiva.

 

Chiusure oscuranti

  • Il valore di resistenza termica supplementare deve essere superiore a quella degli elementi installati prima dell’intervento con valori compresi tra 0,08 e 0,455;
  • Devono essere presenti prima dell’intervento;
  • Devono essere solidali con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili;
  • Possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);
  • Deve essere a protezione di una superficie vetrata e devono essere schermature “tecniche”;
  • Devono possedere una marcatura CE, se prevista;
  • Devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • Libera installazione su tutti gli orientamenti.

Le linee guida ENEA in merito al risparmio energetico conseguito in KWh/mq anno con l’installazione di schermature solari, definiscono quanto segue:

… - per le schermature solari comprese nelle cosiddette “chiusure oscuranti”, cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.) tale calcolo deve essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo di fatto la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.
-per le schermature solari “non in combinazione con vetrate”, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva…

  

Tende e chiusure oscuranti: la guida alle norme UNI di settore
La normativa italiana sul mondo dei serramenti e degli oscuranti è regolamentata prevalentemente dalla commissione UNI/CT 033/GL 12, la quale elabora norme specifiche in materia. Nell'articolo vengono riportate le norme UNI di riferimento.

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Ecobonus

Introdotto dalla ex legge 296/2006 modificata con il DL del 04/06/2013 n. 63, articolo 14 del DL n. 63/2013, ripreso dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178). L’Ecobonus è una detrazione dell’imposta lorda Irpef o Ires, a seconda che il beneficiario sia una persona fisica o un soggetto giuridico, al quale si accede eseguendo interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.

Fino al 31/12/2024, tuttavia, la detrazione è stata è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 120.000 euro che genera una detrazione massima di 60.000 €.

Di seguito riepiloghiamo le principali caratteristiche del Bonus.

 

(Crediti: D. Faccari)

 

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Chi può usufruirne?

La detrazione è riconosciuta alle persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

L’immobile in cui si installeranno le schermature deve essere in possesso del beneficiario in base ad un titolo edilizio, sono comunque ammessi altre figure quali:

  • proprietari e nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali e soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

 

Iter autorizzativo semplificato

Le modifiche normative introdotte dal D.L. 29/05/2024 n. 69 (Decreto Salva Casa), pubblicato in GU 29/05/2029 n. 124, hanno introdotto nuove definizioni per le opere che possono essere realizzate senza titolo abilitativo.

In particolare, per le tende da sole e a pergola è stata inserita all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) la lettera b-ter) che autorizza l’installazione di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici senza alcun titolo abilitativo.

Le strutture consentite sono:

  • tende;
  • tende da sole;
  • tende da esterno;
  • tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile
  • tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolari, addossati o annessi agli immobili o unità immobiliari.

Le opere realizzate non possono determinare spazi chiusi stabilmente (aumenti di volume e superfici), devono avere caratteristiche tecniche costruttive che minimizzino l’impatto visivo e ingombro apparente oltre ad armonizzarsi all’architettura dell’edificio esistente.

 

Decreto Salva Casa in Gazzetta Ufficiale: vetrate panoramiche amovibili e tende da sole libere da permessi
Il provvedimento include espressamente tra gli interventi in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili VEPA anche per i porticati rientranti all'interno dell'edificio, e inserisce nel perimetro degli interventi senza permesso quelli relativi a tende da sole e opere di protezione dagli agenti atmosferici.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

 

Per quali spese

  • Rimozione e dismissione dei sistemi precedentemente installati;
  • Eventuali opere murarie necessarie per l’installazione;
  • Fornitura e posa delle schermature nelle varie tipologie.

Ricordiamo che non è ammessa nella detrazione la sola sostituzione dei tessuti delle schermature esistenti.

 

Gli step necessari per richiedere il Bonus

La documentazione relativa alle spese deve essere conservata per poter essere verificata in sede di dichiarazione dei redditi e controlli futuri.

La detrazione fiscale non viene detratta dall’imposta lorda in un’unica soluzione, ma viene suddivisa in 10 quote, spalmate su altrettanti anni. All’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, è possibile richiedere l’agevolazione.

I documenti essenziali sono:

  • Pagamenti con bonifico parlante

Il sostentamento delle spese deve essere riconosciuto e valido per la detrazione. Pertanto, il bonifico con cui si effettuano i pagamenti deve essere “parlante”. Rispetto al Bonifico Ordinario, quello Parlante deve riportare:

  • la causale del versamento con riferimento alla legge del bonus;
  • il numero e la data della fattura;
  • il codice fiscale/la partita IVA di chi beneficia del pagamento;
  • il codice fiscale di chi beneficia della detrazione.
  •  Trasmissione della scheda descrittiva ad ENEA

Per ottenere il Bonus si dovrà comunicare – entro un massimo di 90 giorni – l’avvenuta installazione posa delle schermature all’ENEA. Sarà inoltre necessario disporre della certificazione di un tecnico abilitato e l’attestazione della classe energetica.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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