Tenda, pergolato, pergotenda o semplice supporto? Edilizia libera e dintorni: quando il permesso non serve
Consiglio di Stato: se la struttura di supporto non costituisce un’opera autonoma e principale rispetto alla tenda, perché è inidonea di per sé ad offrire un’autonoma utilità al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali, si tratta di edilizia libera
Questa volta la pergotenda si salva. Dopo una serie di esempi di opere edilizie 'camufffate' e per le quali sarebbe servito il permesso di costruire in quanto nuove costruzioni, dal Consiglio di Stato (sentenza 3488/2022 del 4 maggio) arriva l'esempio di una struttura 'libera', per la quale il comune ingiustamente aveva emanato ordine di demolizione, poi 'cassato' dal Tar Liguria.
L'opera contestata
Si tratta di una struttura montata a copertura del terrazzo di appartamento di proprietà, realizzata - secondo il comune - in difformità dal permesso di costruire.
Palazzo Spada riepiloga i fatti: secondo il comune “la struttura montata a copertura del terrazzo, così come realizzata, non si configura come tenda a rullo, come sommariamente rappresentata nella variante finale, ma bensì come una tenda dotata di struttura di supporto che emerge da tutti i lati dal profilo di copertura, andando a costituire pertanto un elemento che deturpa i valori di immagine che caratterizzano il paesaggio del centro storico, come ben si evince dalla documentazione allegata”.
Quello di cui si bibatte è quindi un supporto, costituito da elementi di alluminio, di scorrimento di tenda retrattile soprastante e di teli laterali. Allora bisogna domandarsi: è una pergotenda? Non lo è? Cos'è?
L'identificazione dell'opera
Il Consiglio di Stato parte da un presupposto interessante: secondo i giudici non sembra esservi totale chiarezza, nella giurisprudenza amministrativa, sulla distinzione tra i concetti di tenda retrattile e di c.d. “pergotenda”.
Quindi è utile uno sforzo definitorio maggiore, che individui l’elemento differenziale della c.d. “pergotenda”, rispetto a una mera tenda retrattile, nella necessaria esistenza - non già, come si sostiene da parte del Comune appellante, di una struttura di supporto, laterale o frontale, rigida e leggera (solitamente in alluminio) a sostegno del telo (la quale è invece in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento: cfr. C.d.S., VI, 27 aprile 2016, n. 1619) - quanto piuttosto di una serie di profili rigidi (nella prassi c.d. “frangitratta”), distanziati loro di circa 50-100 centimetri, aventi la specifica funzione di dare alla copertura maggior resistenza strutturale alla formazione di sacche d’acqua o al carico nevoso accidentale (altresì consentendone la chiusura “a pacchetto”, anziché a rullo), tanto da consentirne l’utilizzo a copertura di superfici notevolmente più ampie.
Non è una pergotenda!
Insomma: quella di cui trattasi nel caso di specie neppure sarebbe ascrivibile al novero delle c.d. pergotende, né dunque ai relativi limiti che, essenzialmente in termini di estensione superficiale, sono stati individuati in giurisprudenza come parametro della loro riconducibilità al novero degli interventi di edilizia tout court libera (ossia senza oneri di previa comunicazione dell’installazione all’autorità comunale).
In ogni caso, qui la struttura di supporto non costituisce un’opera autonoma e principale rispetto alla tenda, perché è inidonea di per sé ad offrire un’autonoma utilità al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali.
Perciò l’intervento di cui si è ingiunta la demolizione non sostanzia, come preteso dall’appellante, una violazione degli artt. 6, 27 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, dato che non integra un intervento di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, bensì una delle opere realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, co. 2, d.lgs. n. 222/2016, prevista, in particolare, al n. 50 dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018 recante “Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”.
Anche nel caso in esame, alla luce della documentazione fotografica in atti, emerge che “l’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (Cons. Stato n. 2206/2019, cit). L’eventuale permanenza in posizione di spiegamento della tenda e dei teli laterali non è di per sé idonea a conferire alla struttura la natura di nuova costruzione, in quanto tale richiedente uno specifico titolo edilizio (e men che mai il permesso di costruire).
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