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Tenda ombrasole simil pergotenda: è attività edilizia libera, non serve il permesso di costruire

Il Tar Milano conferma che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. pergotenda o, come nella specie, “tenda ombrasole”) rientra nell’attività edilizia libera, quando l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Una tenda ombrasole posta a parziale copertura di un chiosco commerciale è attività edilizia libera e non rientra tra quelle opere per le quali il Testo Unico Edilizia, all'articolo 3, prevede la richiesta del permesso di costruire.

Lo ha ribadito a 'voce alta' il Tar Lombardia nella sentenza 1963/2022 del 6 settembre scorso, utile per fare ancora una volta chiarezza su cosa sia una pergotenda.

Tenda, pergolato, pergotenda o semplice supporto? Edilizia libera e dintorni: quando il permesso non serve

Consiglio di Stato: se la struttura di supporto non costituisce un’opera autonoma e principale rispetto alla tenda, perché è inidonea di per sé ad offrire un’autonoma utilità al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali, si tratta di edilizia libera
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Opere edilizie di copertura: quando hanno funzione accessoria

Secondo la ricorrente, il manufatto esterno alla struttura di vendita, di cui si controverte, sarebbe soggetto, in base alla previsione di cui all’art. 3 del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio.

Ma - osserva il TAR - gli elementi posti a copertura e a parziale chiusura perimetrale dell’area in esame non si rivelano stabili e permanenti, trattandosi di opere (pedana mobile, tenda ombrasole retrattile e paraventi apribili), che hanno, all’evidenza, funzione accessoria e di arredo dello spazio esterno, oltre ad essere precarie, in quanto facilmente amovibili.

Tenda ombrasole simil pergotenda: tutto libero!

La giurisprudenza - continua il TAR - ha condivisibilmente affermato che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. pergotenda o, come nella specie, “tenda ombrasole”) rientra nell’attività edilizia libera quando l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenta un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.

La discriminante fondamentale è, qui, l'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, che porta l’insieme a non essere qualificabile come organismo edilizio comportante la creazione di nuovo volume o superficie (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619; Id., Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6979; Id., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 1783; Id., Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840).


LA SENTENZA 1963/2022 DEL TAR MILANO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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