Tenda esterna: si può realizzare in edilizia libera o servono CILA, SCIA o permesso di costruire?
La tenda munita di una struttura di supporto (c.d. "pergotenda") rientra nell'attività edilizia libera al ricorrere di determinate condizioni. Vediamo quali
Chamarla pergotenda o piccolo gazebo conta relativamente, l'importante è che la tenda esterna abbia determinate caratteristiche, perché sia assentibile in edilizia libera, cioè senza bisogno di alcun permesso edilizio (permesso di costruire, CILA, SCIA, SCIA alternativa).
Tenda esterna - pergotenda: di cosa parliamo? La tenda deve avere il 'sopravvento' sulla struttura
Si tratta, di fatto, di un elemento accessorio propedeutico all'utilizzazione di uno spazio aperto.
La 'pergotenda', termine inserito nel cd. Glossario dell'Edilizia libera (DM 2 marzo 2018), è tale a condizione che:
- l'opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. È infatti in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
In presenza di tutti questi requisiti rientriamo dentro l’edilizia libera perché, ai sensi dell'art. 6 dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), quando, risprtto alla tenda, la struttura diventa mero accessorio, necessario solo al sostegno e all’estensione della tenda e non organismo edilizio che crea un nuovo volume o superficie, non è necessaria alcuna autorizzazione.
Quando si 'passa' dall’altra parte
Se, invece, la struttura di supporto costituisce un'opera autonoma e principale rispetto alla tenda, idonea di per sé ad offrire un'autonoma utilità al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali, allora siamo in presenza di una nuova costruzione (tettoia?), per la quale è necessario il permesso di costruire.
Ma gli elenchi dell’edilizia libera sono tassativi?
L'articolo 6 del dpr 380/2001 elenca una serie di opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali: tale elencazione, consentendo la realizzazione di interventi edilizi che non comportano/consentono alcun tipo di controllo da parte dell’autorità pubblica, deve ritenersi in sé tassativo, ferma restando l’eventuale elasticità delle definizioni utilizzate, che può richiedere un’opera interpretativa del giudicante.
Le opere di edilizia libera del Glossario
Vediamo allora quello che troviamo nel Glossario dell'edilizia libera ovverosia il DM 2 marzo 2018.
Esso individua tra le principali opere di edilizia libera, riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies):
- singoli arredi (quali barbecue, fioriere, fontane, muretti, panche);
- giochi per bambini;
- pergolati di limitate dimensioni;
- ricoveri per animali domestici e da cortile;
- ripostigli per attrezzi, sbarre d’accesso;
- separatori, stalli per biciclette, elementi divisori;
- “tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo”;
e tra le opere riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-bis):
- gazebo;
- stand fieristici;
- servizi igienici mobili;
- elementi di esposizione vari;
- aree di parcheggio;
- tensostrutture, pressostrutture e assimilabili.
Le finte pergotende
La giurisprudenza è piena di casi di abusi edilizi inerenti 'finte pergotende', cioè strutture che non rispettano i requisiti sopracitati e che, quindi, in assenza di permesso di costruire sono abusive e punibili con l'ordinanza di demolizione.
Ad esempio, non è una pergotenda:
- una struttura metallica fissata al lastrico solare e destinata al servizio dell’abitazione collocata al primo piano dell’edificio, predisposta per il sostegno di pagliarelle o altro materiale ombreggiante (TAR Latina 97/2022);
- una veranda di circa m. 6,00 x 3,00 addossata all'immobile e tamponata su due lati con vetri scorrevoli (due lati edificio e due lati vetri) dove al suo interno è presente un piano attrezzato a cucina, posta peraltro sul terrazzo di pertinenza dell'immobile stesso (TAR Roma 2481/2022);
- una struttura, seppur smontabile, di rilevanti dimensioni, pari a circa 100 mq., su pedana sovrapposta al terreno e con copertura costituita da materiale plastico sorretta da elementi verticali in legno di elevato spessore (Consiglio di Stato 7372/2023).
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Il D.P.R. 380/2001 (più conosciuto come Testo unico per l'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio.
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