Tenda a pannelli di vetro, loggia abitabile o pergotenda? Ai confini dell'edilizia libera
In edilizia/urbanistica, perché possa parlarsi di pergotenda, anche cd. bioclimatica, è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili.
Una tenda a pannelli di vetro senza alcuna fissità, amovibile, per nulla modificativa delle sagome interne ed esterne e soprattutto non invasiva per il territorio, si configura quale pergotenda e quindi rientrante nell'alveo dell'edilizia libera?
La risposta non è 'fissa', nel senso che dipende dal tipo di opera, ma siccome l'argomento è sempre caldo, portiamo alla vostra attenzione la sentenza 5567/2023 del 6 giugno, che ha confermato il 'no' del comune all'installazione di una simile opera come veranda.
Pergotenda: i requisiti
Palazzo Spada sottolinea che, affinché possa parlarsi di pergotenda, anche cd. bioclimatica, è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili.
Deve, quindi, trattasi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”), a condizione che:
- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619). In altri termini, per aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (su tale punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 2021 n. 840).
Questa veranda/terrazzo non è una pergotenda
Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato conferma quanto già affermato dal TAR, cioè che “la domanda che la parte istante ha proposto al comune precisava che sino ad ora lo spazio esistente viene sfruttato quale ambiente esterno attrezzato, sì che l’aggiunta delle tende in questione porterà a rendere abitabile i locali in modo continuativo, indipendentemente dalle condizioni metereologiche”.
Le caratteristiche dei luoghi consentono di escludere che l’intervento in questione possa essere attratto alla fattispecie della cd. pergotenda avendo l’effetto conclusivo di chiudere i volumi attualmente su di un lato completamente aperti.
Va evidenziato, infatti, che si tratta di un terrazzo interamente coperto, di significative dimensioni, munito di cinque arcate che se fossero chiuse mediante vetri scorrevoli darebbero luogo ad un ulteriore vano suscettibile di essere sottoposto stabilmente a destinazione residenziale.
Il loggiato peraltro presenta una pavimentazione in cotto oltre che elementi di arredo che ancor di più rendono plausibile la sua sottoponibilità a destinazione residenziale quale parte integrante dell’appartamento retrostante.
Non depone in senso contrario quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la facile amovibilità delle antine di vetro e la mancanza di impianti di condizionamento e climatizzazione:
- non la prima in quanto ciò che rileva è la funzione di chiusura dalle stesse espletate potenzialmente stabile e permanente;
- non la seconda perché detti impianti non si palesano necessari ai fini della destinazione abitativa.
Alla fine è una loggia abitabile
L'intervento edilizio non è quindi riconducibile all'edilizia libera, preclusa dalla consistenza delle opere in progetto, come detto tale da alterare la destinazione funzionale della loggia quale volume chiuso potenzialmente abitabile.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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