Tariffe professionali: si torna al far west - ecco cosa dice il DM del 27 luglio
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 174 del 27 luglio 2016) il decreto del ministero della Giustizia (Dm 17 giugno 2016), di concerto con le Infrastrutture, dedicato ai parametri di riferimento per le gare di progettazione.
Il vero pezzo chiave del provvedimento è contenuto all'articolo 1. Qui si stabilisce che i corrispettivi regolati dal testo «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento»
Si conferma purtroppo quanto già emerso durante il Congresso Nazionale degli Ingegneri, in cui fu diffusa la notizia che nel testo di questo decreto l’utilizzo dei parametri da parte delle stazioni appaltanti sarebbe restato facoltativo e, addirittura, il ricorso alle sue tabelle avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato. Ricordiamo vi fu a una forte reazione sul tavolo dei relatori del consigliere Michele Lapenna, che sollevò il problema con la senatrice Pamela Orrù della Commissione lavori pubblici (https://www.youtube.com/watch?v=pQNctqo21IU - al 57° minuto del filmato) in cui la platea di rappresentati del mondo ordinistico si schierò a fianco del consigliere.
Riprendiamo qui l’intervista fatta da INGENIO al Consigliere Lapenna (LINK: https://www.youtube.com/watch?v=hoeWgivESEE) dove denuncia quindi già un mese fa i problemi connesìsi con l’uscita di questo decreto.
Un provvedimento alquanto dannoso e per di più probabilmente inutile: il decreto, infatti, è destinato ad avere vita parecchio breve. Le sue tabelle tengono conto del vecchio assetto dei tre livelli di progettazione, che parte dal preliminare. Il ministero delle Infrastrutture ha, però, già quasi pronto un nuovo sistema, che manda in pensione il preliminare a beneficio del progetto di fattibilità. La caratteristica di questo nuovo progetto, in estrema sintesi, è una complessità maggiore rispetto al vecchio primo livello: vuol dire che andrà pagato di più.
Possiamo chiederci quindi cosa farà il Dm parametri appena pubblicato in gazzetta ? c’era davvero bisogno di pubblicarlo ? e perchè,a chi giova, chi è dietro a questa posizione così anti-professionisti ? quali rischi ora corriamo ?
Vista la competenza del Consigliere CNI su queste materie, abbiamo rivolto a lui la richiesta di rispondere a queste domande: "Come è noto il D.Lgs. 50/2016 prevede una diversa articolazione delle fasi progettuali relative alla realizzazione dell'opera e conseguentemente indica che un DM del MIT su proposta del Consiglio Superiore definisca i contenuti della nuova articolazione dei livelli di Progettazione (art. 23 comma 3). Nelle Norme di Attuazione del Nuovo Codice (ben 53), per tale decreto non è previsto alcuna scadenza e quindi si potrebbe addirittura ipotizzare che possano restare vigenti sine die le disposizioni contenute nel DPR 207/2010 che costituiva il regolamento della normativa previgente.
Sempre il Codice (art. 24 comma 8) per quanto attiene poi ai corrispettivi da porre a base di gara, riproducendo sostanzialmente quanto riportato nel D.Lgs. 163, dispone che il Ministero della Giustizia, di concerto con il MIT , emani un decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Codice, quindi entro il 18 giugno 2016, recante le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni delle attività di progettazione e degli altri servizi di Ingegneria e Architettura.
L'avere previsto una scadenza per il secondo decreto e nessuna per il primo è palesemente un errore commesso dal governo nell'attuazione della delega per l'emanazione del Codice, che si aggiunge a quello di non avere previsto nessun arco temporale alla emanazione del primo decreto che è assolutamente necessario vista la diversa articolazione dei livelli di progettazione.
Bisogna ancora tenere presente che lo stesso comma 8 dell'articolo 24 del Codice, riproducendo lo stesso testo della normativa previgente , non obbliga le Stazioni Appaltanti all'utilizzo dei parametri contenuti nel DM Corrispettivi, nonostante sul punto erano intervenute le Commissioni Parlamentari di Camera e Senato nel loro parere confermando l'obbligatorietà richiesta dalle Professioni Tecniche nel documento trasmesso alle stesse.
Per concludere il quadro normativo sulla materia occorre considerare anche che tra le Norme Abrogate nell'articolo 217 del Codice non c'è alcun riferimento alla legge 27/2012, che sanciva l'obbligatorietà dell'uso dei parametri contenti nel DM 143/2013.
Quanto sopra porta il CNI a ritenere che comunque l'obbligatorietà e' vigente nonostante si renda assolutamente necessario nel Primo Correttivo del Codice modificare il comma 8 dell'articolo 24, come richiesto dalle commissioni parlamentari.
Questa nostra convinzione e' confermata anche dalle Linee Guida dell'ANAC sia nel testo delle stesse che nella relazione di Impatto Regolamentare ad esse allegate.
Da quanto sopra, non si capisce l'utilità della emanazione del decreto del 27 luglio se non quello di rispondere ad un termine perentorio, che però, come si evince da quanto sopra richiamato, nasce da un palese errore di coordinamento del testo definitivo del Codice tanto che al comma 4 dell'articolo 1 del DM emanato il 27 luglio si prevede l'aggiornamento delle tabelle in esso contenute entro 90 giorni dall'emanazione del DM del MIT sui livelli di progettazione il che dimostra la totale inutilità e temporaneità dello stesso decreto.
Insomma si potrebbe dire che a seguito di un errore se ne continuano a commettere altri.
Inoltre il DM del 27 luglio in modo assolutamente improvvido, inopportuno e comunque non richiesto dal disposto del Codice stesso, al comma 3 dell'articolo 1, riporta quanto contenuto al comma 8 dell'artico 24 del Codice, circa la non obbligatorietà dei Parametri in esso contenuti per la determinazione del Corrispettivo a base d'asta.
Il risultato è quello di creare confusione all'interno del mercato ed il rischio di riportate tutto il quadro normativo a prima dell'entrata in vigore del dm 143/2013 e della determinazione 4/2015 dell'ANAC.
Occorre, a questo punto, che il governo intervenga nel Primo Correttivo del Codice per apportare le modifiche da noi richieste al comma 8 dell'articolo 24.
Senza questa modifica il D.Lgs. 50/2016 non è rispettoso dei principi ispiratori contenuti nella Legge Delega, che mettono al centro della realizzazione dell'opera pubblica la qualità della progettazione la trasparenza nelle procedure di affidamento dei SIA, poiché, come ribadito dall'ANAC nelle Linee Guida, all'esame del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, la determinazione del Corrispettivo è l'elemento fondamentale per la determinazione del tipo di gara da porre in essere per l'Affidamento dei SIA.
È opportuno ricordare che il DM del 27 luglio fa seguito all'emanazione del Codice senza che nello stesso, l'unica osservazione di rilievo delle Commissioni Parlamentari non accolta, era proprio la modifica al comma 8 dell'artico 24.
Occorre quindi porre rimedio agli errori commessi altrimenti bisogna prendere atto che non si è trattato di errori, ma di una volontà precisa di colpire le categorie professionali e la qualità della progettazione e delle opere da realizzare. Tutto ciò ci porterebbe inevitabilmente a modificare radicalmente il nostro giudizio sul Codice in quanto avremmo addirittura un arretramento rispetto alla normativa previgente.
In attesa che questo accada, facciamo presente che non c'è alcuna arbitrarietà da parte delle stazioni appaltanti nella determinazione del Corrispettivo da porre a base di gara.
Infatti come ribadiscono le Linee Guida ANAC, il RUP avrà l'obbligo di dare conto del percorso seguito per la determinazione della base d'asta indicando tutti gli elementi che concorrono allo stesso e determinando per ciascuno il relativo costo.
In sostanza se non si usano i parametri, contenuti nel DM 143/2015 e confermati nel DM del 27 luglio, il RUP dovrà fare una analisi del costo del Servizio voce per voce come si fa per una determinata categoria di lavoro non contenuta nel prezziario regionale di rifermento per i Lavori Pubblici.
A tal fine ricordo l'aggiornamento del software che il CNI ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti contenente anche tutti gli elaborati per generare il progetto di un SIA."
Con la pubblicazione di questo decreto si apre il percorso di attuazione del Codice appalti da parte dell'esecutivo: il Dm parametri è il primo provvedimento, tra quelli attribuiti ai ministeri dal Dlgs n. 50 del 2016, a vedere la luce.
Su Edilizia e Territorio anche i pareri dei Presidenti dei Consigli Nazionali di Ingegneri e Architetti:
per Armando Zambrano, presidente del Cni: «Purtroppo per noi non rappresenta una novità. Ne avevamo già avuto notizia, infatti, durante il nostro Congresso tenutosi a Palermo ed avevamo espresso le nostre forti perplessità. Senza l'obbligatorietà della determinazione dei corrispettivi a nostro giudizio si va fuori dell'ambito assegnato dalla legge delega, che mette al centro della realizzazione dell'opera pubblica la progettazione. Non si può affermare di considerare centrale il progetto e poi pensare di realizzare le opere con un costo dei servizi tecnici molto basso».
Per il presidente degli architetti, Giuseppe Cappochin si tratta di «un grave e inspiegabile passo indietro in tema di trasparenza rispetto al Dm 143». Anzitutto, «il decreto avrebbe dovuto seguire e non anticipare quello del ministero delle Infrastrutture sui livelli della progettazione, al fine di adeguare i corrispettivi alla nuova articolazione delle fasi della progettazione, prescritte dal nuovo codice».
Tariffe Professionali
Che cosa è la "Tariffa professionale"? Sono i "prezzi" fissati in leggi e decreti, nonché da autorità competenti, per la retribuzione dei professionisti, ciascuno in base al tipo di attività svolta.