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Tariffe, Lapenna (CNI): prima di tutto far comprendere l’importanza dell’emanazione di standard minimi prestazionali

INTERVISTA A ING. MICHELE LAPENNA, CONSIGLIERE TESORIERE CNI

…e poi la definizione di disciplinari tipo.
 
INTERVISTA ALL' ING. MICHELE LAPENNA, CONSIGLIERE TESORIERE CNI
 
In queste ultime settimane alcune vicende hanno riportato l’attenzione sul tema delle tariffe. Prima fra tutte la sanzione al Consiglio Nazionale Forense per aver violato le regole sulla concorrenza dovuta all'adozione di due decisioni volte a limitare la libera contrattazione tra le parti, professionisti e committenti, reintroducendo la vincolatività dei minimi tariffari. 
Il tema delle tariffe, o meglio dei compensi professionali, costituisce un tema ancora molto caldo per i professionisti tecnici che, mentre sul “piano pubblico” hanno trovato una risposta grazie al DM 143 del 2013, nel settore privato la situazione ad oggi risulta ancora priva di alcun riferimento.
 
La questione però è molto più complessa e per capire meglio quale soluzione possa prospettarsi in un prossimo futuro abbiamo intervistato, Ing. Michele Lapenna, Consigliere Tesoriere e Referente dei Servizi di Ingegneria e Architettura del CNI, al quale abbiamo chiesto, prima di tutto, di inquadrarci la situazione ad oggi.
 
> Ing. Lapenna può spiegarci cosa è accaduto dalla abrogazione delle tariffe ad oggi? E quale era la situazione prima della abrogazione delle tariffe?
Facendo un’analisi oggettiva dell’argomento, non si può non partire dal Decreto Bersani del 2006, con il quale per legge è stata eliminata l’inderogabilità dei minimi di tariffa. In realtà il Decreto Bersani interveniva su un quadro giurisprudenziale in cui alcune sentenze avevano già stabilito che quantificazioni di compensi sottoscritti da contratti avevano una validità superiore all’inderogabilità dei minimi di tariffa.
Dovremmo quindi riconoscere che già dal 2006, ma direi anche prima, le tariffe senza l’inderogabilità dei minimi, nel settore privato, avevano solo un ruolo di riferimento.
Peraltro una critica che ci veniva fatta osservare spesso era sulla qualità della nostra tariffa professionale. La nostra tariffa infatti, a differenza di quella di molti paesi europei, non era una tariffa prestazionale, ma valutava il compenso professionale solo in funzione dell’importo dei lavori sia in fase di preventivo che di consuntivo, non tenendo conto della differenza di difficoltà nella risoluzione delle prestazioni oggetto dell’incarico. Per fare un esempio sovente ricordo il caso di un lungo muro di sostegno e di un impalcato stradale di un ponte, che a parità di importo di lavori richiedono un impegno progettuale completamente diverso.
 
Il Decreto Bersani interviene anche per le prestazioni svolte per la committenza pubblica.
 
Infatti l’onorario professionale che può essere ridotto dalla Stazione Appaltante entro il limite massimo del 20% (legge 165/89) diventa, per effetto del dl Bersani, ribassabile ed il ribasso sul Prezzo diventa elemento di valutazione per l’aggiudicazione, nel caso di massimo ribasso come unico elemento e nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa come uno degli elementi che concorrono alla scelta dell’aggiudicatario.
Il Codice dei Contratti inoltre all’articolo 92 non obbligava le Stazioni Appaltanti, nella determinazione del Corrispettivo da porre a base d’asta, all’utilizzo della Tariffa degli Ingegneri e degli Architetti appositamente emanata per le Opere Pubbliche (DM 04/04/2001).
 
Dalla conoscenza di queste criticità occorre partire per analizzare tutto quello che è intervenuto dal 2012 sino ad oggi, in particolare dalla abolizione della tariffa delle professioni regolamentate prodotta dal governo Monti sino all’emanazione del DM 143/2013.
 
Innanzitutto occorre ricordare che dietro l’abolizione delle tariffe con il Decreto Legge n. 1 del 2012, noto come decreto sulle liberalizzazioni del governo Monti, c’era anche il tentativo di eliminare dal Codice Civile l’art. 2233 e dal Codice di Procedura Civile l’art. 636, cioè i due articoli che legano il compenso professionale alla dignità del lavoro professionale, consentendo , in particolare con l’art.636, la possibilità al professionista, in caso di mancato pagamento, di attivare lo strumento monitorio della domanda di ingiunzione del pagamento (atto Ingiuntivo).
 
Si voleva creare un mercato completamente liberalizzato, privo di regole, contro cui, come Consiglio Nazionale degli Ingegneri ci siamo battuti, riuscendo a raggiungere, nel 2012, il DM 140, che pur avendo una valenza nell’ambito del contenzioso costituisce comunque un elemento di riferimento. Ma è con il Decreto Sviluppo del 2012 che siamo riusciti ad avere nella legislazione l’emanazione di un Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, che determinasse i corrispettivi, da porre obbligatoriamente a base di gara nelle procedure per gli affidamenti dei servizi tecnici nei lavori pubblici, il cd. DM 143 che arriverà nel dicembre 2013.
A ribadire l’applicazione del DM 143/2013 e la sua obbligatorietà, anche l’ANAC che, con la determinazione n.4/2015, ha richiesto a tutte le Stazioni Appaltanti di fare riferimento a tale decreto per determinare il corrispettivo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura nei contratti pubblici.
 
Cosa che è stata ribadita proprio in questi giorni anche nei pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari sullo schema di bozza di Codice degli Appalti emanato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo.
 
Mi pare quindi che rispetto al quadro normativo precedente al Decreto Monti la situazione per la Committenza Privata non sia cambiata, essendo la preesistente tariffa elemento solo di riferimento, e per la Committenza Pubblica addirittura migliorata.
 
> E nel settore privato?
Nel settore privato la situazione è diversa, non ci sono ad oggi riferimenti economici. Per uscire da questa situazione riteniamo, nella vigenza dell’attuale quadro normativo, che la definizione di disciplinari TIPO sia per il privato che per il pubblico, rappresenti sicuramente un elemento fondamentale, ma il vero punto di partenza sia quello di stabilire, attraverso enti terzi (rispetto alle categorie professionali) standard qualitativi minimi dei contenuti delle prestazioni professionali.
 
Occorre far comprendere prima di tutto al committente, attraverso soggetti terzi, quali devono essere gli standard prestazionali minimi che deve avere una prestazione in modo che possa valutare le varie offerte sul mercato.
 
Una eventuale reintroduzione di una Tariffa di Riferimento senza la definizione di Standard minimi qualitativi non risolverebbe il problema dei ribassi e della scarsa qualità delle prestazioni professionali  ad esso connessi.
 
Dobbiamo partire dalla Asimmetria Informativa che sta alla base del rapporto Professionista – Committente In questo modo non tuteliamo i professionisti ma la qualità del lavoro professionale e alla fine i committenti e gli interessi della collettività. Si tratta di un percorso lungo, non facile, ancora, forse da comprendere, ed è per questo che auspichiamo anche al coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in questo processo. 

CURRICULUM VITAE 

Michele Lapenna nasce a Potenza il 13 ottobre 1955 ivi residente; coniugato con Donatella Salvatore e padre di Piervincenzo.
Si Laurea in ingegneria civile settore trasporti presso l’Università degli studi di Bari.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, del quale é stato Segretario dal 1997 al 1999 e Presidente dal 2003 al 2011.
Presidente della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza dal 2001 al 2003.
Componente del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata dal 2001 al 29011.Tesoriere del Consiglio Nazionale Ingegneri dal 2011 e Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Servizi di Ingegneria".
Ha partecipato come rappresentante del CNI e della RPT (Rete delle Professioni Tecniche):
Ai Tavoli di Lavoro Presso Il Ministero Della Giustizia per l’emanazione dei DM 140/2012 e DM 143/2013;
Alle Consultazioni Presso AVCP e ANAC preliminari alla Adozione della Determinazione ANAC 4/2015;
Alle Audizioni presso le Commissioni Lavori Pubblici di Camera e Senato per l’emanazione della Legge Delega, (Legge 11/2016);
Alle Audizioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Commissioni Parlamentari precedenti alla redazione del "Nuovo Codice dei Contratti" e ha contribuito alla stesura delle proposte di emendamenti agli articolati di legge.