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Tar Napoli: la progettazione di opere "non civili" è di competenza degli ingegneri

Nella sentenza 4169/2019 del 30 luglio, il Tar Napoli ritiene che tutte le progettazioni tecniche che non attengano all’edilizia civile rientrino nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente l’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti. Il testo della pronuncia

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In tema di competenze professionali dei tecnici, assume particolare rilevanza la recentissima sentenza n.4169/2019 del 30 luglio scorso del Tar Napoli, inerente ad un bando per la realizzazione di un reparto di una struttura sanitaria, la cui aggiudicazione è stata annullata perché l’impresa aveva presentato progetti a firma solo di un architetto.

Il fatto

Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 del 20.07.2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – sede di Napoli, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante per conto dell’ASL Napoli 3 Sud, indiceva una procedura aperta per affidare in appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di realizzazione del nuovo “reparto Speciale Unità Accoglienza Permanente S.U.A.P.Plesso ospedaliero di Gragnano (NA) ASL Napoli 3 Sud (C.I.G. 7550840E46), per un importo complessivo di € 511.293,71 così distinto: € 503.093,49 per lavori per un importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 8.200,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Quale criterio di attribuzione di un punteggio supplementare i concorrenti, a norma di disciplinare (pag. 10), avrebbero dovuto formulare nell’offerta “Proposte tecniche integrative e migliorative” del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione, allegando anche “un computo metrico non estimativo delle offerte tecniche proposte ed un quadro di raffronto con la soluzione progettuale ed altresì disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici introdotti, nonché le voci di elenco prezzi senza specificazione del prezzo”; la lex specialis richiedeva, inoltre, che tutta la documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”.

La commissione di gara, nella seduta del 4 febbraio 2019 escludeva alcuni concorrenti perché, in violazione di quanto disposto al punto 1.a) pag. 11 del disciplinare, avevano presentato nell’offerta economica un computo metrico estimativo che indicava un importo lordo in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; la stessa commissione individuava, quindi, nell’ATI con mandataria la ricorrente, l’operatore che aveva presentato la migliore offerta. Successivamente le offerte escluse venivano riammesse in autotutela sul presupposto che l’appalto fosse a corpo e che al computo metrico estimativo dovesse riconoscersi valore meramente indicativo delle voci di costo che avevano concorso a formare l’importo finale.

Avverso l’aggiudicazione e gli atti della procedura dettagliati in epigrafe la ricorrente ha proposto ricorso notificato in data 29 marzo 2019 e depositato il successivo 11 aprile, chiedendone l’annullamento e agendo per la declaratoria di inefficacia del contratto qualora stipulato e per l’eventuale subentro e, in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:

  • I) Violazione di legge - violazione dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 per avere la commissione consentito l’ammissione di un’offerta economica incerta ed indeterminata – violazione dell’articolo 32 comma 14 bis del d.lgs. 50/2016 - violazione ed errata applicazione delle prescrizioni contenute a pag. 11 del disciplinare di gara – violazione del principio della par condicio dei concorrenti – eccesso di potere per istruttoria carente ed erronea –– illogicità manifesta;
  • II. Violazione degli articoli 51 – 52 e 54 del r.d. 23.10.1925 n. 2537 recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architettoviolazione ed errata applicazione della prescrizione di cui a pagina 10 del disciplinare di gara relativa alla presentazione dell’offerta tecnica – eccesso di potere per arbitrarietà – iniquità – sviamento – travisamento – carenza di istruttoria – falsità dei presupposti – irragionevolezza ed illogicità manifesta. Con riferimento alla proposta migliorativa relativa al nuovo impianto gas medicali il disciplinare aveva stabilito che essa fosse sottoscritta “da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”. Nel caso di specie, l’aggiudicataria ATI ha presentato un’offerta migliorativa sottoscritta da un architetto, laddove i relativi elaborati progettuali ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 2537/1925 avrebbero potuto essere sottoscritti solo da un ingegnere, non potendosi ammettere il soccorso istruttorio trattandosi dell’offerta. In tal senso, la società rileva che nell’appalto prevalgano nettamente le opere di edilizia civile per le quali è certamente abilitato l’architetto, mentre la componente impiantistica incide per il solo 10%, senza considerare che la contestata offerta migliorativa non conteneva progetti ed elaborati tecnici, ma una mera descrizione della soluzione da adottare per la realizzazione dell’impianto del gas medicale. Inoltre l’equivocità della legge di gara, che parlava di sottoscrizione dell’offerta da parte di un ingegnere e/o architetto, dovrebbe giustificare il soccorso istruttorio.

La decisione del Tar Napoli

Per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto la sua offerta tecnica, per la parte relativa alla componente impiantistica dei gas medicali, sarebbe stata illegittimamente sottoscritta da un architetto e non invece da un ingegnere, secondo quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 13.10.1925 n. 2537 recante il Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto.

Per il Tar Napoli il rilievo è fondato. Sul punto il Collegio ritiene di non discostarsi dal proprio orientamento di recente confermato, secondo cui “nel nostro ordinamento, il riparto delle competenze professionali tra la figura dell’ingegnere e quella dell’architetto è tuttora dettato dal R.D. 23.10.1925 n. 2537 che, all’art. 51, riconosce spettanti alla professione d'ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo; ai sensi dell’art. 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto; in sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettaioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici” (cfr. TAR Campania, Napoli, I Sez. I, 20 aprile 2016 n. 1968; Id. 14 settembre 2016, n. 4299).

In estrema sintesi tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri (cfr. TAR Campania, Sez. I, 15 gennaio 2019, n. 231).

E' vero - sottolineano i giudici amministrativi - che il Disciplinare di gara (pag. 10) prevedeva espressamente che la documentazione relativa all’offerta tecnica dovesse essere timbrata e firmata “da un tecnico abilitato alla professione (ingegnere e/o architetto)”, ma tale riferimento doveva essere letto secondo diritto nel senso, cioè, che occorreva comunque la sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato - un ingegnere ovvero un architetto a seconda del contenuto dell’offerta tecnica - con la conseguenza che nel caso di interventi di carattere non edilizio, e quindi non di competenza di un architetto, la proposta dovesse essere sottoscritta da un ingegnere, in quanto unico tecnico abilitato a farlo, non potendo la lex specialis derogare al riparto di competenze legislativamente disegnato, ma anzi dovendo essere letta (in tal senso deve intendersi l’alternativa “e/o di cui al Disciplinare) come operante un rinvio alle predette norme di legge.

Del resto, ai fini della valutazione delle competenze necessarie alla sottoscrizione della parte impiantistica, occorre tenere conto che nel caso di specie oggetto dell’offerta migliorativa era un impianto relativo a gas medicali, ovvero una tipologia di intervento che non rientra nell’ambito delle opere ancillari a quelle civili (ad esempio impianti idraulici ed elettrici ad uso abitativo) sulle quali si potrebbe ipotizzare una competenza anche degli architetti, trattandosi di opere, appunto, normalmente collegate a quelle edili/civili.

Invece, l’impianto in questione è autonomo rispetto alle opere edilizie ed è verosimilmente connotato da proprie peculiarità tecniche di tipo ingegneristico, non rilevando quale fosse l’incidenza percentuale di tale lavorazione rispetto a quelle complessivamente richieste (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 2018) e senza che potesse ammettersi soccorso istruttorio, atteso che la sottoscrizione da parte di un professionista “abilitato” costituiva un elemento qualificante dell’offerta la cui mancanza era sanzionata espressamente a pena di esclusione nel Disciplinare. In definitiva il motivo si rivela fondato: l’offerta della controinteressata andava esclusa secondo quanto previsto espressamente dal Disciplinare.

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