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Tar Calabria: vietati i servizi di ingegneria e architettura gratuiti

Cassato un bando di progettazione del Comune di Catanzaro con importo base gara fissato a un euro: per il Tar il principio della qualità delle prestazioni che l'amministrazione aggiudicatrice intende acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella serietà dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è alla base della regolamentazione specifica dell’anomalia dell’offerta

Il braccio di ferro è iniziato. Il Tar di Catanzaro (sentenza 2435/2016 pubblicata il 13 dicembre) ha infatti dichiarato illegittimo il bando del Comune di Catanzaro, con base minima fissata a 1 euro, per la procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la "redazione del piano strutturale dell'amministrazione stessa, ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico", con rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.

Di fatto, si tratta di un NO secco alla gratuitià dei servizi di progettazione e ingegneria. Per i giudici amministrativi, "il principio della qualità delle prestazioni che l’amministrazione aggiudicatrice intende acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è infatti alla base della regolamentazione specifica dell’anomalia dell’offerta (ora disciplinata dall’art. 97 del Codice degli Appalti), poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell’amministrazione del “risparmio di spesa”, le offerte che appaiono “anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico” (considerando 103 della Direttiva 2014/24 UE), così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti, foriere di ritardi, inadempimenti, contenziosi giurisdizionali".

Il Tar ha quindi accolto il ricorso presentato di un gruppo di Ordini professionali della Provincia di Catanzaro, tra cui Architetti, Ingegneri, Geometri, Gelogi, richiamando in particolare le Linee Guida Anac n.1 sui servizi di Ingegneria e Architettura e le Linee Guida Anac n.2 sull'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa).

Riguardo alle prime, il Tar richiama in maniera espressa il Decreto Parametri Bis, esprimendo l’esigenza che il "corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione”.

Sull'OEPV, invece, per i giudici amministrativi la determinazione del prezzo a base d'asta deve essere effettuata in modo da evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

Non si sono fatte attendere le dichiarazioni, piuttosto soddisfatte, sia degli ordini locali che del CNAPPC. "Finalmente è la giustizia a fermare una iniziativa scandalosa, negativa e anche preoccupante, poiché avrebbe potuto creare precedenti, ed assolutamente agli antipodi dei principi della trasparenza e della concorrenza, ma soprattutto di quello della centralità del progetto - ha detto il presidente del CNAPPC Giuseppe Capocchin -. Il bando non solo violava il sacrosanto diritto a vedere adeguatamente remunerata ogni prestazione professionale, così come sancito da Costituzione e Codice Civile, ma, più in generale ha posto la questione del mancato riconoscimento della qualità progettuale - e dell’architettura in generale - fondamentale per la comunità dei cittadini soprattutto in un settore così delicato come quello della pianificazione urbanistica”.