condono edilizio

Condoni e Sanatorie

Terzo condono edilizio: la differenza tra abusi minori e maggiori vale una sanatoria

La sanatoria del Terzo condono edilizio è possibile in tutto il territorio nazionale per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio ma solamente per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo in zona vincolata.

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Condono edilizio: ok agli interventi di recupero e manutenzione in attesa di sanatoria

In attesa di condono edilizio, sono consentiti gli interventi che non incidono o alterano l'immobile oggetto dell'istanza, non facendo perdere al manufatto le tracce della propria identità sostanziale: ok, quindi, a lavori di conservazione e recupero dell'esistente mentre si aspetta la sanatoria straordinaria.

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Condono edilizio in zona vincolata, le regole: ci rientrano solo gli abusi minori

Le regole del terzo condono edilizio escludono a priori la sanatoria di opere consistenti nella realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa.

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Cambio destinazione d'uso con opere: è possibile il condono edilizio?

Nelle zone vincolate, il terzo condono concede la sanatoria straordinaria per i soli interventi edilizi di minore importanza e cioè restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici.

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Terzo condono edilizio: il comune non può negarlo senza parere dell'Autorità preposta al vincolo

Il comune non può negare un'istanza di terzo condono edilizio, ai fini della condonabilità delle opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico che non implica l'inedificabilità assoluta, prima di aver richiesto il parere favorevole dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

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Confusione tra sanatoria e accertamento di conformità per un piano interrato

La difformità parziale si verifica quando i lavori edilizi si discostano dal progetto approvato senza alterare gli elementi progettuali fondamentali dell'opera, comportando sanzioni penali e obblighi di rimozione. Il caso in essere, trattato dal Tar del Lazio con la sentenza n. 18980/2024, riguarda un ricorso per la sanatoria di un piano interrato non conforme, evidenziandone la differenza dall’accertamento di conformità.

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Sanatoria edilizia: col Salva Casa c'è una nuova doppia conformità

In caso di parziali difformità, variazioni essenziali e lavori realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA, oggi con il Decreto Salva Casa si applica la sanatoria semplificata, cioè basta la conformità alle regole edilizie al momento dell'abuso e alle regole urbanistiche al momento della richiesta di sanatoria.

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Condono edilizio del cambio destinazione d'uso da magazzino a locale commerciale: le regole

I cambi di destinazione d'uso sono abusi edilizi maggiori, riconducibili alla tipologia di illecito n.3 dell'Allegato 1 al decreto che regolamenta il terzo condono, e pertanto non sanabili in zona vincolata, dove solo gli abusi minori possono venire regolarizzati.

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Condono edilizio del magazzino: le regole della sanatoria straordinaria in zona vincolata

Solo l'interessato e autore dell'abuso edilizio può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere di sanabilità di un'opera edilizia, ma non possono ottenere la sanatoria straordinaria le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico.

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Condono edilizio della sopraelevazione abitativa: è possibile in zona vincolata?

Il terzo condono edilizio, nelle aree soggette a vincoli, è possibile solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del DL 269/2003, ovvero le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi la loro sanabilità risulta preclusa di default.

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Condono edilizio del soppalco in zona vincolata: le regole per la sanatoria straordinaria

Il procedimento di sanatoria 'tacito' può formarsi per effetto del silenzio-assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, ma in zona vincolata il terzo condono è possibile solo per gli abusi edilizi minori, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria

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Condono edilizio dell'appartamento: le regole sul limite massimo di volumetria sanabile

Il secondo condono edilizio consente la sanatoria delle nuove costruzioni realizzate entro il 31 dicembre 1993, purché di volumetria non superiore a 750 metri cubi per singola domanda. La volumetria cumulativa è infatti rilevante solo per edifici unitari, non per manufatti autonomi, sicché la singola domanda è lecita e va accolta se proposta per più costruzioni già in origine autonome e oggetto di distinti atti di compravendita.

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Condono edilizio della casa abusiva in zona vincolata: le regole

Il Terzo condono edilizio, per l'applicazione della sanatoria straordinaria in zona vincolata, distingue tra abusi maggiori e minori: solamente le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria possono essere regolarizzate in aree tutelate, tra l'altro previa parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo

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Terzo condono edilizio in zona vincolata: le regole per sanare il magazzino abusivo

Le regole del terzo condono edilizio in zona vincolata prevedono che si possano sanare solamente le opere di minore rilevanza, coiè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, con preclusione totale per gli abusi maggiori come nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie.

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Condono edilizio: muri e divisioni interne rientrano nella manutenzione straordinaria

Le opere interne consistenti nella realizzazione di muri di divisione, in quanto si tratta di interventi necessari per il rinnovamento o la sostituzione di parti (anche strutturali), degli edifici, comprese anche le opere di integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, se non rientrano ampliamenti plano-volumetrici rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria e possono ottenere il terzo condono edilizio.

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Condono edilizio: le opere realizzate in attesa di sanatoria sono a loro volta abusive

In pendenza della domanda di condono, le ulteriori opere eseguite, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell'indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente.

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Terzo condono edilizio in zona vincolata: abusi minori dentro, abusi maggiori fuori

Per le regole del Terzo condono edilizio, è consentita la sanatoria straordinaria, in zona vincolata, solamente per gli abusi minori cioè opere di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo. Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie sono off limits.

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Terzo condono edilizio: le regole per il recupero del sottotetto in zona vincolata

La normativa sul terzo condono edilizio opera esclusivamente con riferimento agli interventi di minore rilevanza, ovverosia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. Un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo non può essere sanato.

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Terzo condono edilizio in zona vincolata: le regole per il cambio di destinazione d'uso

Solamente tre tipologie di opere, i cosiddetti abusi minori, rientrano dentro la sanatoria straordinaria del terzo condono in zona vincolata: opere di restauro e risanamento conservativo, opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

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Secondo condono edilizio: le regole per la sanatoria straordinaria del sottotetto

Ai fini del perfezionamento del secondo condono edilizio, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 724/1994 è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.

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Terzo condono edilizio: in zona vincolata sanatoria solo per gli abusi minori

Il Terzo condono edilizio non è in ogni caso consentito per gli "abusi maggiori" commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa. Dentro la sanatoria straordinaria solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

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Terzo condono edilizio in zona vincolata: niente da fare per ampliamento con cucina e terrazzo

In virtù delle regole del terzo condono edilizio, anche nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi edilizi di minore importanza, cioè restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, e opere che non comportino nuovi volumi o superfici.

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Terzo condono edilizio: quali abusi sono sanabili in zona vincolata?

Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

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Terzo condono edilizio in zona vincolata: l'ampliamento della superficie non è concesso

In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, per gli abusi più rilevanti, che includono la creazione di nuove superfici o volumi su aree vincolate, la sanatoria non è possibile. La norma nazionale vieta infatti il condono per opere che creano nuove volumetrie in aree vincolate, con vincolo istituito prima della realizzazione delle stesse.

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