T.U. Edilizia
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T.U. Edilizia, commento all'Articolo 6: focus su VEPA e vasche di raccolta acque meteoriche

L’articolo 6 del T.U.E. disciplina gli interventi edilizi eseguibili senza titolo abilitativo, nel rispetto delle normative urbanistiche e di settore. Tra le novità, include l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e le vasche per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, oltre a riconoscere l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici come interventi di manutenzione ordinaria.

Commento

L’articolo 6 del T.U.E. che apre il Titolo II intitolato “Titoli abilitativi”, disciplina gli interventi che possono essere eseguiti liberamente e cioè senza alcun titolo abilitativo.
Prima di ogni altro, il Legislatore ha inteso sottolineare come nel determinare gli interventi che possono essere eseguiti liberamente occorre sempre rispettare le prescrizioni di cui alle seguenti normative:

  • strumenti urbanistici comunali e sovra comunali;
  • norme di settore incidenti sull’attività edilizia (antisisimica; sicurezza; antincendio; igienico-sanitarie; efficienza energetica; idrogeologiche; piani di indirizzo territoriale ecc.);
  • vincoli contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Fatta questa necessaria premessa, l’articolo individua dalla lettera a) alla lettera e quinquies) gli interventi che non necessitano di un titolo abilitativo.

Occorre ricordare come con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 è stato approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo (ovvero esemplificativo) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera, che interviene ad agevolare l’identificazione delle opere libere rispetto a quello sottoposte ad autorizzazione.

Il comma cinque dell’articolo 6, inoltre, specifica come i lavori di edilizia libera, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, possano richiedere l’aggiornamento catastale, con la conseguenza che sarà necessario per l’interessato provvedere a tale onere (fiscale), presentando la necessaria domanda entro trenta giorni dal momento della variazione (art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) del d.l. n. 4/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2006).

Inoltre, si concede (v. comma 6) alle Regioni a statuto ordinario, mediante legge regionale, di estendere la disciplina delle attività di edilizia libera ad interventi non contemplati dal medesimo articolo 6, purché gli stessi non siano soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività in alternativa allo stesso permesso di costruire.
*La nuova lettera b-bis) presente al comma 1 dell’art. 6 del dpr 380/2001 è stata introdotta dall’art. 33 – quater del DDL al Decreto Aiuti Bis.

Secondo il Decreto, a partire del 23 settembre 2022, gli interventi di installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, c.d. VEPA, considerati dal legislatore privi di attitudine a modificare significativamente e percepibilmente l’assetto edilizio preesistente, sono realizzabili senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione all’ente territoriale comunale.

Le vetrate c.d. VEPA sono realizzate attraverso l’installazione di pannelli di vetro trasparenti, scorrevoli o a pacchetto in modo da consentire il loro ripiegamento senza che vi sia la presenza di infissi.

In particolare, la semplificazione è riservata agli interventi riguardanti:

  • le opere amovibili che modifichino in modo potenzialmente permanente l’assetto edilizio;
  • trasparenti che non comportino un rilevante effetto visivo;
  • volti a soddisfare funzioni temporanee;
  • senza aumento di volumetria;
  • o modifica della destinazione d’uso.

Secondo il Servizio Studi della Camera, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
  • gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Un’ulteriore novità in tema di edilizia libera è stata recentemente prevista anche dal D.L. 39/2023 c.d. “Decreto Siccità”, che all’art. 6 ad integrazione dell’elenco delle attività edilizie assentibili in edilizia libera, dell'art.6, comma 1, del dpr 380/2001, ha aggiunto dopo la lettera e-quinquies) la lettera e-sexies).

La nuova disposizione prevede che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, potranno quindi essere realizzate come attività di edilizia libera, senza bisogno di alcuna comunicazione o autorizzazione edilizia.

Pare doveroso evidenziare, come l’art. 9 del dl 17/2022, riguardante “Le semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, prevedendo la sostituzione dell’art. 7-bis al comma 5 del dlgs 28/2011 con il presente inciso:
[…] l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici […], o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice”
abbia riconosciuto, in maniera totalmente indiretta come intervento di edilizia libera l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici.

Tale conclusione è frutto di un’attività meramente sussuntiva, visto che il legislatore non ha posto alcuna modifica autonoma nell’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia, ma tramite un ragionamento puramente logico, l’espressa qualificazione dell’intervento, come intervento di manutenzione ordinaria, fa ricadere a tutti gli effetti quest’ultimo nell’elenco delle attività soggette al regime in “edilizia libera” così come previsto all’art. 6, comma1, lett a) del dpr 380/2001.

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