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SuperSismabonus sì, SuperEcobonus no: le differenze di applicazione per la parte eccedente il volume ante-operam

Agenzia delle Entrate: a differenza del SuperSismabonus, la detrazione fiscale legata al SuperEcobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam

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Prendiamo spunto dalla risposta 175/2021 del 16 marzo del Fisco, che di fatto fa il paio con la precedente 174 di cui abbiamo già 'parlato', per evidenziare una 'finezza' importante in materia di applicazione del Superbonus 110%, nello specifico per i casi di Sismabonus 110 ed Ecobonus 110.

Il 'senso finale' del tutto è rappresentato da questo inciso: in merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001, con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che «a differenza del "Super sismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam».

 

Il caso

Si tratta di lavori di ristrutturazione edilizia su unità A2 e C6 con demolizione e ampliamento, oltre a interventi energetici su un condominio.

 

Superbonus 110%: cosa succede se manca il titolo edilizio?

Per gli interventi da eseguire, in mancanza del titolo edilizio, non ancora richiesto al Comune competente, la detrazione delle relative spese è subordinata alla condizione che lo stesso titolo evidenzi che le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

L’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Come sopra già evidenziato, quindi, a differenza del SuperSismabonus, la detrazione fiscale legata al Superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam

Ne consegue che, nel caso in esame, relativo ad interventi da eseguirsi su un edificio composto da 3 unità abitative e 4 unità pertinenziali di proprietà di due soggetti, sussistendo la prevalenza residenziale, si potrà accedere al Superbonus sia per gli interventi antisismici che per gli interventi di efficientamento energetico, ma per tali ultimi interventi si potrà fruire delle detrazioni per le sole spese relative alla parte esistente. Per quelli antisisimici, invece, valgono tutti.

 

Ape pre e post intervento

Con l’Ape, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, deve essere dimostrato che dagli interventi realizzati derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta.

Nel caso di interventi di ristrutturazione con demolizione che includono l’ampliamento, l'Ape post operam deve essere redatto considerando l'edificio nella sua configurazione finale.

 

Il limite di spesa ammissibile

Proprio come fatto per la risposta 174, anche qui si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori.

Il calcolo deve tener conto anche delle pertinenze all'interno di edifici in condominio, dovendosi escludere invece quelle collegate in un edificio diverso da  quello oggetto di intervento. Nell’istanza in esame, il limite di spesa per gli interventi di Sismabonus è pari a 96mila euro per le 7 unità complessive che costituiscono l'edificio.

 

Le spese di manutenzione: anche qui conta l'esistente

Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (pareti esterne e interne, pavimenti, soffitti, impianto idraulico ed elettrico) necessarie per completare l'intervento nel suo complesso.

Anche tali spese concorrono al limite dei 96mila euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (circolare n. 24/2020). Anche per i lavori per l’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati.

L'istante potrà beneficiare, quindi:

  • del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio comprese le pertinenze, se non collocate fuori dal condominio, per un numero massimo di 7 unità;
  • del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico per le sole spese relative alla parte esistente (volume ante-operam).

 

Cessione del credito

La circostanza che la cessione del credito avviene a favore di una società a responsabilità limitata nella quale l'istante è socio e membro del consiglio di amministrazione, infine, non è una causa ostativa alla fruizione del Superbonus nelle modalità di cui all’articolo 121 del DL Rilancio.

LA RISPOSTA 175/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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