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SuperSismabonus e Sismabonus: ok alla cumulabilità coi contributi per la ricostruzione. Le regole

Agenzia delle Entrate: il diritto alla detrazione non viene meno anche nell'ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici

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Attenzione anche alla risoluzione n.28/E/2021 del 23 aprile scorso, perché va a 'intersecare' il Superbonus con i contributi per la ricostruzione post-sisma. Si tratta quindi di chiarire la cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 (decreto Rilancio).

 

Cumulabilità

In merito alla cumulabilità tra i contributi pubblici erogati per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici e il Superbonus, l'AdE evidenzia che già con la risposta n.61/2019, è stato chiarito – sia pure con riferimento ai rapporti tra i contributi pubblici erogati negli anni 2009 e 2010 per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e il sismabonus di cui al citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del decreto legge n. 63 del 2013 - che il diritto alla predetta detrazione non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale in precedenza sono stati concessi contributi pubblici.

Con la citata risposta si è ritenuto applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito degli eventi sismici del 2009, il principio della compatibilità tra i contributi per la ricostruzione privata e il sismabonus, sancito dall'Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, emanata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Riassumendo:

  • il sismabonus spetta in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti al fine di incentivare l’esecuzione di specifici interventi progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58. Con tale decreto sono state fornite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;
  • la predetta finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

 

Superbonus e ricostruzione: l'ordinanza 111

Il Fisco evidenzia poi che, con l’Ordinanza commissariale n. 111 del 2020, è stato stabilito che:

  • il Superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
  • è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma.

 

Superbonus ok per le ricostruzioni post 1980

In applicazione dei principi sopra richiamati in ordine ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, si precisa che queste ultime si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ciò comporta che è possibile fruire del sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.

NB - Anche il Superbonus, si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato, che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se sono erogati contributi per un intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura) che, se non correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di alcun beneficio fiscale.

Ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti i predetti contributi.

LA RISOLUZIONE 28/E/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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