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SuperSismabonus Acquisti: ok entro il 31 dicembre 2022 con fattura emessa entro il 30 giugno 2022

Il Superbonus per l’acquisto di case antisismiche si può fruire entro il 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 è stata emessa la fattura relativa al pagamento degli acconti a seguito della stipula del contratto preliminare, e in cui sia espressamente indicato che l’impresa venditrice ha praticato lo sconto in fattura.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la circolare 77/2022 del 15 dicembre, che il SuperSismabonus Acquisti (Superbonus per acquisto di case antisismiche) si può beneficiare entro il 31 dicembre 2022 a patto che la fattura relativa al pagamento degli acconti a seguito della stipula del contratto preliminare sia stata emessa entro il 30 giugno 2022 e che la stessa fattura riporti indicato espressamente che l'impresa venditrice ha praticato lo sconto in fattura.

E' un chiarimento importante, che molte imprese e operatori del settore aspettavano, e che arriva dopo svariate richieste di chiarimento pervenute al Fisco in merito all’applicazione della detrazione spettante ai sensi dell’art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, cioè il Sismabonus Acquisti, poi 'diventato' SuperSismabonus grazie all'allargamento del perimetro operato in tal senso dal DL Rilancio.

Versamento degli acconti entro il 30 giugno 2022: come si rispetta la condizione

L'AdE, in definitiva, afferma che la condizione prevista dalla norma in base alla quale “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del Superbonus deve aver versato gli acconti, nel caso dello sconto in fattura si può ritenere soddisfatta, anziché con l’effettivo pagamento, con l’emissione della fattura, con l’apposita dicitura, da parte del fornitore, momento in cui le spese si ritengono sostenute e matura il diritto alla detrazione.

Le regole del SuperSismabous Acquisti

Le Entrate partono 'da lontano', ricordando che dopo la modifica apportata al Decreto Rilancio (articolo 119 comma 4 DL 34/2020) dall’articolo 18, comma 4-ter del DL 36/2022 (cd. Decreto PNRR 2), è possibile fruire del Superbonus al 110% anche per gli acquisti effettuati dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, nel caso in sui alla suddetta data del 30 giugno 2022:

  • sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato
  • siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali
  • siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’asseverazione del tecnico sulla riduzione del rischio sismico
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Attenzione: i requisiti sopracitati devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ma solo delle della detrazione al 75% o al 85% per gli acquisti entro il 2024 (articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013), cioè, di fatto, il Sismabonus Acquisti classico.

L'atto di acquisto dell'immobile

Nella risoluzione, inoltre, si evidenzia che, come precisato già nella circolare 30/2020:

  • l’atto di acquisto dell’immobile oggetto di intervento deve essere stipulato entro il termine previsto dalla normativa di favore;
  • gli acquirenti potranno fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, periodo di vigenza dell’agevolazione, in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto termine di vigenza;
  • in alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta l’acquirente pscegliere lo sconto sul corrispettivo (cd. sconto in fattura) o per la cessione del credito.

Il dubbio sullo sconto in fattura

La risoluzione si è resa necessaria a causa del dubbio inerente il rispetto della condizione che, “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del Superbonus abbia versato gli acconti con il meccanismo dello sconto in fattura e se il “credito maturato” si verifica solo a seguito della comunicazione di opzione, non essendo sufficiente il versamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione dello sconto, come prevede l’art.121 del DL Rilancio.

Come visto all'inizio dell'articolo, il Fisco itiene che nel caso dello sconto in fattura, si può fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, momento in cui le spese si ritengono sostenute e matura il diritto alla detrazione.

Per l’impresa, comunque, la fruizione del credito relativo alle fatture in acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è subordinata alla trasmissione della comunicazione alle Entrate entro il 16 marzo 2023.

Resta inteso che è necessario effettuare la stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022 per il diritto alla detrazione dell’acquirente e il corrispondente diritto all’uso del credito per l’impresa.

La condizione dell'accatastamento in categoria F/4

Ultimo chiarimento: la condizione che l’immobile al 30 giugno 2022 sia accatastato almeno in categoria F/4 è finalizzata ad applicare la misura di favore anche nel caso in cui il fabbricato al 31 dicembre 2022 non sia ancora accatastato nella categoria definitiva richiesta dalla norma.


LA RISOLUZIONE 77/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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