SuperSismabonus Acquisti: l'impresa deve essere di costruzione o ristrutturazione
Agenzia delle Entrate: per gli interventi di miglioramento sismico agevolabili col 110% non è necessario che l'impresa esegua direttamente i lavori ma serve che l'impresa appaltante sia la titolare del titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori e che sia anche astrattamente idonea all'esecuzione dei detti lavori
Demolizione e ricostruzione: se i soggetti non coincidono
Il caso della risposta 320 del 10 maggio è molto particolare, perché riguarda una società che esercita un'attività di costruzione di edifici residenziali, la quale ha realizzato un immobile composto da unità residenziali e pertinenze, evidenziando la non coincidenza fra il soggetto che ha provveduto alla demolizione e quello che ha realizzato l'intervento di ricostruzione.
Ma c'era anche un'altro dubbio: l'edificio originario, e il terreno su cui sorgeva, era di proprietà di una società che come oggetto aveva la “fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni” e non l’attività di costruzione e/o ristrutturazione. Questa società aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di demolizione e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. L’impresa istante aveva acquistato il terreno dopo la demolizione ed era subentrata, con una voltura, al permesso di costruire.
Essa chiede lumi al Fisco, ritenendo da par suo che gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate possano fruire dell'agevolazione di cui al comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (cioè il Sismabonus Acquisti).
Sismabonus Acquisti: l'impresa appaltante deve essere la titolare del titolo edilizio
L'Agenzia delle Entrate precisa che, come già indicato a suo tempo (risposta n. 213/2020):
- non è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, potendo essere commissionati ad altra impresa, ma si rende necessario che l'impresa appaltante sia la titolare dell'abilitazione necessaria per la realizzazione dei lavori indicati e che la stessa sia idonea, anche astrattamente, a eseguire gli stessi interventi;
- l'astratta idoneità può sussistere, a mero titolo esemplificativo, con il possesso di un preciso codice Ateco o con l'indicazione nello statuto o nei patti sociali dell'espressa attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Siccome, però, la società che aveva ottenuto il titolo abilitativo non era qualificabile come impresa di costruzioni, l’AdE ha escluso la possibilità, per gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, di ottenere il Sismabonus Acquisti.
LA RISPOSTA 320/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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