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SuperSismabonus Acquisti fino al 30 giugno 2022: quali requisiti? I chiarimenti del MEF

MEF: non è necessario, a livello fiscale, che entro il 30/6/2022 l’immobile abbia ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, o che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico.


SuperSismabonus Acquisti: quali requisiti?

Segnaliamo la recente interrogazione parlamentare 5-07778 (prima firma Baratto, scaricabile in allegato in fondo all'articolo), alla quale ha risposto il sottosegretario al MEF Federico Freni, riferita alle disposizioni che riconoscono il cd. SuperSismabonus 110% Acquisti per le spese, sostenute dagli acquirenti tra il 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva vendita degli stessi.

Nello specifico, si sottolinea come non sia chiaro "se entro il termine del 30 giugno 2022 - data entro cui deve essere stipulato l’atto di compravendita dell’immobile oggetto dei lavori - sia necessario che l’immobile abbia ottenuto l’agibilità, a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico".

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SuperSismabonus Acquisti: veloce riepilogo

Di Bonus "Acquisti" avevamo già parlato qui, sia della differenza che intercorre in termini di tipologia agevolativa, sia di scadenza per beneficiare dello sconto.

Il comma 1-septies dell'art.16 del DL 63/2013 disciplina il cd. Sismabonus acquisti, che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, se ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.119 comma 4 del DL Rilancio, tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (SuperSismabonus Acquisti, appunto).

Per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche non trovano applicazione le proroghe di cui alle lettere e) ed f) del comma 28 dell'art.1 della legge di bilancio 2022, che hanno esteso l'applicazione delle norme sul Superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.

 

I requisiti necessari e quelli accessori

Il MEF, dopo un veloce riepilogo normativo per la detrazione in questione, chiarisce che:

  • come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 30/E del 2020), affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma;
  • di conseguenza è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il predetto termine di vigenza;
  • i requisiti inerenti l'ottenimento, entro il 30/6/2022, dell'agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, oppure in alternativa la realizzazione del collaudo statico, non sono richiesti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione.

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