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SuperSismabonus 110%: nuovi chiarimenti CSLP su riparazioni, classi di rischio, Sismabonus Acquisti

La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha pubblicato nuove risposte ai quesiti degli operatori

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Attenzione, circoletto rosso sul nuovo, atteso documento di risposte con chiarimento del CSLP in materia di Superbonus 110%, soprattutto per quanto riguarda il Sismabonus 110% e il SuperSismabonus Acquisti.

Nel documento - allegato - datato 7 aprile 2021 con le risposte ai quesiti del 23/3, si chiariscono in maniera esaustiva svariati aspetti che, qui sotto, riassumiamo per una lettura più veloce, rimandando comunque al documento integrale per tutti gli approfondimenti.

 

Interventi di riparazione o locali: l'elenco degli ammessi al Superbonus

D - Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) ,rientrino tra quelli ammessi al Superbonus 110%.

R - La Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali” di cui sopra, con le precisazioni sotto riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 e possano essere ammessi al SuperSismabonusn 110%.

A questo proposito si richiamano, nella risposta, le parti delle sopra menzionate norme tecniche e relativa circolare riguardanti tale fattispecie di interventi. In particolare, le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018), specificano al par. 8.4.1 che “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  • ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”.

NB - Si evidenzia come quelle sopra elencate sono le finalità per cui viene effettuato l’intervento locale, che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di una porzione limitata di struttura, ma, mentre le prime tre finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del Sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili al SuperSismabonus 110% lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:

  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

 

Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni

D - In quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam? Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni?

R - I moduli allegati al DM 329 dell’agosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati all’originario decreto sulla classificazione del rischio sismico (DM n.58/2017) riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post operam), con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione.

L’allegato “A” al DM 329/2020 individua con chiarezza i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio (ex ante ed ex post), che richiede generalmente una attività diagnostica più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende raggiungere, possa essere fatta in modo semplificato, ovvero essere addirittura omessa; i casi, rispettivamente, sono:

  • a. edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al DM 58/2017;
  • b. edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni.

In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né quella “ex post”, quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati all’interno dell’allegato “A”, assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di rischio.

Inoltre, ci sono altri casi in cui non è necessaria l’attribuzione di classe di rischio, e cioè:

  • quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti;
  • quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio;
  • quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
  • nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante”.

 

Moduli e asseverazioni: se non c'è SuperSismabonus, si possono saltare alcuni passaggi

D - I moduli allegati al DM 329/2020 , a modifica di quelli allegati alle precedenti versioni (DM 57/2017 e DM 24/2020) richiedono anche gli adempimenti asseverativi specificatamente richiesti dagli articoli 119 e successivi della legge 77/2020 in tema di costi sostenuti, assicurazione del professionista incaricato e richiesta di attivazione dei benefici fiscali al massimo in due stati di avanzamento lavori. Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro del Superbonus 110%?

R - Nelle pratiche di Sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 119 del DL Rilancio, le parti dei moduli allegati al DM 329/2020, relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto art.119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL non devono essere compilate.

 

Interventi di demolizione e ricostruzione (SuperSismabonus Acquisti)

D - La parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento contrasta con quanto previsto dalla legge che determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. E’ corretto ritenere che non sia necessario compilare questa sezione?

R - E' corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento.

Infatti il comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, con riferimento ad interventi “(…omissis…) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile …omissis…)” determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

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