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Superbonus: vietata la seconda cessione per trasferimento di ramo d'azienda

L'articolo 121 del DL Rilancio contiene una disciplina ad hoc, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

Non è possibile trasferire il credito d'imposta per Superbonus residuo (già acquistato), insieme agli altri asset aziendali, nel caso di una cessione per trasferimento di ramo d'azienda.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 234/2023 del 1° marzo, che ha quindi detto 'no' alla richiesta dell'Istante, una società che, avendo acquistato il Superbonus ceduto dal titolare della detrazione, voleva ri-cederlo in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda.

Superbonus: la cessione è solo una

Le Entrate spiegano che, se si consentisse un'operazone del genere (si tratta, evidentemente, di crediti maturati per lavori effettuati in passato, che quindi sono fuori dal perimetro del recente DL Cessioni che ha stoppato la possibilità di cedere i crediti o scontare le fatture dal 17 febbraio 2023 in poi), verrebbe a delinearsi un cambio della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di 'cessione' successiva alla prima previsto dall'art.121 del DL 34/2020.

La cessione dei crediti edilizi del DL Rilancio opera in deroga a quella 'generale'

L'Agenzia spiega che l'art.121 citato opera una disciplina sulla cessione dei crediti per l'effettuazione di specifici interventi, indicati dalla stessa norma: si tratta, quindi, di una disciplina 'ad hoc', che agisce in deroga da quella 'generale' prevista per la cessione dei crediti di imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo (articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973).

No alla cessione supplementare

In definitiva, siccome la norma non consente un'ulteriore cessione da parte di chi lo ha già acquistato dal titolare del diritto alla detrazione (a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati nella disposizione), la società che ha acquistato il credito edilizio non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono quest'ultima, proprio perché altrimenti si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito.


LA RISPOSTA 234/2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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