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Superbonus, una cessione del credito aggiuntiva e garanzia SACE: conversione in legge Decreto Aiuti Quater approvata dal Senato

Il nuovo articolo 9 prevede l'innalzamento dell'attuale limite normativo di un ulteriore cessione (si passa da 3 a 4) a favore di soggetti qualificati (banche, assicurazioni, gruppi bancari) e l'introduzione di una garanzia Sace sui prestiti concessi dalle banche alle imprese.

Il DDL di conversione in legge del Decreto Aiuti-Quater (176/2022) compie un altro passo: il 21 dicembre scorso, infatti, il Senato l'ha approvato, con dentro l'articolo 9, relativo al Superbonus, completamente riformulato come già avevamo specificato in un articolo precedente.

Il provvedimento ora passa alla Camera, dove dovrà essere definitivamente 'licenziato': ricordiamo che, calendario alla mano, la scadenza per la conversione in legge - 60 giorni dalla pubblicazione in GU del primo provvedimento - cade il 17 gennaio 2023.

Vediamo, allora, le novità apportate dal Senato dentro l'articolo 9 del testo approvato, che alleghiamo in calce all'articolo.

Superbonus: il declassamento al 90% del Superbonus e la proroga al 31 marzo per le unifamiliari

Sappiamo che il comma 1, lettera a) dell'art.9 va a modificare il comma 8-bis dell’articolo 119 del Decretob Rilancio in materia di disciplina di detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus).

In particolare, la norma, lettera a), numero 1), diminuisce la detrazione portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Ne avevamo peraltro scritto in maniera approfondita nell'analisi del DL 176/2022 'originale'.

La norma (numero 2) estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Tutta 'roba' che, comunque, era già presente nella prima versione del decreto.

Vediamo quindi le novità introdotte in sede referente.

Una cessione in più: da 3 a 4

Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, modifica il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell'art.121 del DL Rilancio.

La disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In totale, i passaggi saranno 4: dopo la prima, cioè, se ne potranno effettuare 3 (prima erano 2) ma solo a quei soggetti sopracitati (banche e similari).

Il comma 4-ter, anch’esso inserito in sede referente, chiarisce che le disposizioni introdotte al comma 4-bis si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La garanzia SACE alle banche per i prestiti alle imprese

Il comma 4-quater, inserito durante l’esame in sede referente, prevede inoltre l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus.

Nel dettaglio: la SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022 alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita delle imprese con sede in Italia.

Le imprese 'da finanziare' devono però rientrare nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nella disciplina prevista dal Superbonus.

La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

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