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Superbonus truffa: ok al sequestro del credito di imposta e del profitto collegato alla cessione

La Cassazione, in una recentissima sentenza, ha ampliato il perimetro delle somme sequestrabili in conseguenza di truffe collegate al Superbonus e agli altri bonus edilizi: nel mirino sia il credito generato in maniera illecita che il successivo profitto derivante dalla cessione del credito stesso.

Non solo il credito di imposta creato 'artificiosamente' e 'illegalmente', ma anche il profitto collegato: la Cassazione, nella sentenza 37318/2023, allarga le maglie delle somme potenzialmente sequestrabili nei casi di truffe collegate al Superbonus e agli altri bonus edilizi.

Tutte le somme sequestrate

Nella specie, viene proposto ricorso contro il sequestro, attuato dal G.I.P., di denaro a carico di soggetti ritenuti responsabili di aver costituito un sodalizio criminale che, per il tramite di società operanti nel settore dell'edilizia, nonché di esperti professionisti, certificava, ricorrendo a documentazione falsa, lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il miglioramento energetico e l'adeguamento antisismico eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti onde accedere al Superbonus.

Nello specifico, il PM aveva chiesto di procedere al sequestro:

  • delle quote sociali della società;
  • del profitto delle truffe aggravate ai danni dello Stato;
  • dell'immobile collegato alla truffa;
  • del profitto dei delitti di autoriciclaggio perché acquistato con il denaro proveniente dalla truffe.

Qual'è il prodotto del reato?

Secondo i difensori dei ricorrenti, il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche consumato, e qualificato il piano criminoso ideato e posto in essere dai ricorrenti come la risultante di due coordinati, ma unitari meccanismi, erroneamente identificato il prodotto ed il profitto del reato confiscabili: in particolare, il fatto-reato ascritto agli indagati, per come riqualificato in termini di indebita percezione di erogazioni pubbliche, anziché di truffa in danno dello Stato, risultava consumato solo per una somma inferiore, pari all'importo complessivo dei crediti di imposta portati in detrazione.

Si tratterebbe cioè di scindere tra il credito di imposta e la successiva cessione dello stesso.

Insomma: nel qualificare come prodotto del reato il credito di imposta, si finirebbe con il sovrapporre le nozioni di prodotto e profitto del reato, attesa l'identità di contenuto patrimoniale tra il credito di imposta conseguito dal fornitore dal cessionario e il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale ovvero il vantaggio economico (cioè il profitto del reato di indebita percezione ovvero l'agevolazione conseguita) da questi percepita mediante la compensazione.

Il credito di imposta immediatamente monetizzabile è il prodotto del reato

La Cassazione respinge il ricorso su tutta la linea, partendo dal presupposto che, con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio.

Legittimo il sequestro del profitto indirettamente generato

Inoltre, secondo gli ermellini, l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che all'illecita operazione contestata all'indagato si ricolleghi, sotto un diverso profilo, sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, quale profitto direttamente derivato dalla condotta di cui all'art. 316-ter c.p. e sottoposto a vincolo reale in via diretta e impeditiva, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito è stato realizzato nel patrimonio dell'indagato e nelle società coinvolte.

Il Tribunale ha infatti spiegato perché si possa procedere al sequestro sia del prodotto (consistente nel
credito illecitamente creato) che del profitto (consistente nella cessione dello stesso) del reato.

Tra l'altro, ricorda la Corte suprema, la commercializzazione del credito ottenuto illecitamente può sicuramente essere oggetto di sequestro.

Superbonus truffa: il cessionario che acquista crediti inesistenti trae vantaggio dall'illecito

Cassazione: la posizione del cessionario che lucra un vantaggio consistente dall'operazione di cessione è quella di un soggetto difficilmente qualificabile - agli effetti del sequestro e della successiva confisca - come persona "estranea al reato", proprio perché il cessionario del credito di imposta trae vantaggio dall'altrui attività criminosa


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L'abc della confisca

La Cassazione richiama infine quanto già affermato dal 1996 cioè che, "in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato".

Riassumendo:

  • il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita;
  • il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell'autore del reato ottenuto attraverso l'acquisizione, la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa;
  • il prezzo è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato.

In definitiva, si può legittimamente procedere alla confisca o al sequestro sia del prodotto che del profitto del reato: in questo caso, il prodotto è il credito illecitamente creato e il profitto consiste nella cessione dello stesso.


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