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Superbonus: senza asseverazione ENEA niente agevolazione! La remissione in bonis non è applicabile

L'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 del DL 16/2012, per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito

Niente remissione in bonis - e quindi niente Superbonus - se manca l'asseverazione ENEA: è questa l'indicazione che l'Agenzia delle Entrate fornisce nella riposta 406/2023 del 31 luglio, fornendo anche una panoramica interessante su quello che si può 'sanare' con questo istituto, previsto dall'art.2 del DL 16/2012 e quello che, invece, non lo è, nella fattispecie l'asseverazione del tecnico abilitato a ENEA.

L'asseverazione mancante

Per dei lavori di efficientamento energetico con diritto al Superbonus, l'Istante comunica al Fisco che il tecnico abilitato non è riuscito ad inviare l'asseverazione all'ENEA relativa al 1° SAL entro il 31/03/2023 a causa anche di problemi col portale ENEA ed intende inviarla successivamente a tale data, quindi a partire dal 01/04/2023.

Si chiede quindi se, usufruendo dell'istituto della 'remissione in bonis' come già accade per la scheda descrittiva dell'intervento, sia possibile inviare tardivamente all'ENEA anche l'asseverazione del tecnico abilitato e se, una volta inviata, ci si possa avvalere del medesimo istituto della 'remissione in bonis' per la comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, relativa alle spese sostenute nel 2022 (che poi portano alla possibilità di cedere il credito/scontare la fattura).

La remissione in bonis è ok per l'invio della scheda descritiva

Le Entrate partono dal principio, ricordando cioè i dettagli dell'istituto della 'remissione in bonis' prevista dall'art.2 comma 1 del DL 16/2012.

Il ricorso all'istituto - sottolinea l'Agenzia - è stato ammesso per rimediare all'omesso invio all'ENEA, nel termine di 90 giorni, fissato dall'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (DM Requisiti tecnici), della scheda descrittiva degli interventi eseguiti.

Con circolare 28/E/2022 è stato peraltro chiarito che tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente, invia la scheda, ovvero esegue l'adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

L'espressione ''entro il termine di presentazione della prima dichiarazione'' deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento omesso.

Remissione in bonis ok anche per sanare l'omesso invio della comunicazione dell'opzione

La remissione in bonis si può utilizzare anche per sanare l'omesso invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In tal senso si è già pronunciata la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

L'asseverazione ENEA

Si arriva quindi al punto 'focale' della risposta.

L'AdE osserva che tra gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono beneficare del Superbonus ricorre anche l'acquisizione dell'asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi dell'art.119, comma 13-­bis, del DL 34/2020: nel dettaglio, "i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3­ter dell'art.14 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati".

Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA.

E' stato poi il decreto Requisiti Tecnici ad approvare il modello di asseverazione che il tecnico abilitato deve compilare  ed inviare telematicamente all'ENEA all'esito di ciascuno dei SAL, e al termine degli stessi, per attestare la conformità dell'opera eseguita e i requisiti tecnici del progetto, oltre ovviamente alla congruità delle spese sostenute rispetto ai costi indicati negli appositi decreti e consentire, in definitiva, la fruizione della detrazione fiscale.

La comunicazione/asseverazione ENEA va presentata entro 90 giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) oppure entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni riferite a lavori conclusi.

Niente asseverazione niente Superbonus: la remissione in bonis non è possibile

L'assenza dell'asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale) non consente il ricorso all'istituto della remissione in bonis per sanarne l'omesso invio nei termini all'ENEA e, conseguentemente, non è possibile sanare l'omessa comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.


LA RISPOSTA 406/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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