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Superbonus: se l'impresa edile ritarda e pregiudica l'agevolazione deve risarcire il committente

Se il committente perde il Superbonus per ritardi addebitabili all'impresa edile, deve essere risarcito del danno, calcolato sulla base della differenza con l'aliquota più bassa alla quale si potrà avere accesso.

Se si commissionano dei lavori edilizi 'passibili' di Superbonus ma l'impresa edile, a causa di ritardi sul piano, fa perdere l'accesso all'incentivo, il privato committente ha diritto ad un rimborso.

E' piuttosto importante, ancorché delimitato al caso di specie, quanto sancito dal Tribunale di Frosinone che, nella sentenza n.1080/2023 del 2 novembre, non solo ha dato ragione al committente ma anche precisato che il risarcimento/rimborso va valutato in base alla differenza tra l'aliquota piena (in questo caso 110% per edificio residenziale) e quella più bassa, in questo caso per il Superbonus al 90%, alla quale il privato potrà accedere dopo la 'perdita' del Superbonus originario.

 

Superbonus edificio residenziale 2023: se l'impresa non rispetta le tempistiche la responsabilità è sua

Il contenzioso riguarda la perdita del Superbonus per alcuni lavori di efficientamento energetico su un edificio unifamiliare: le regole normative prevedono infatti che si possa beneficiare della maxi-agevolazione al 110% fino al 31 dicembre 2023 ma solamente se, entro il 30 settembre 2022, sono stati effettuati almeno il 30% dei lavori (SAL 30%).

Bene: in questo caso il contratto d'appalto tra committente e impresa prevedeva una data di consegna dei lavori non solo non rispettata, ma neppure 'iniziata', visto che il canrtiere non si è mai attivato.

In virtù di questo inadempimento, l'impresa viene condannata dal Tribunale a restituire l'acconto versatogli dal committente per i lavori edilizi e al risarcimento dei danni da 'perdita' del Superbonus.

 

Perdita del Superbonus: come si calcola l'entità del danno da risarcire al committente

Il Tribunale osserva che, 'saltato' il Superbonus 110%, resta in piedi la possibilità di prendere il Superbonus al 90%.

Nello specifico, osserva il Tribunale, "occorre evidenziare che, se è vero che la condotta della resistente ha cagionato la decadenza dall'agevolazione prevista dalla legge per i lavori appaltati, considerato il mancato rispetto della scadenza del 30.9.2022 per l'ultimazione del 30% dei lavori, è altresì vero che il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali".

E' vero che il Superbonus 90% nel 2023 non è per tutti (servono precisi criteri reddituali, in primis un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, ma anche che l'immobile sia destinato ad abitazione principale - DL 176/2022), ma "il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un'eventuale nuova pratica di intervento".

Ne deriva che, in rigoroso ossequio ai principi riguardanti l'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno, il danno è da liquidare nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati, quale percentuale "minima" del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell'inadempienza.

 

E se avesse dimostrato di non poter accedere al Superbonus 90%?

Cosa sarebbe successo, invece, se il committente avesse dimostrato di non poter accedere al Superbonus 90%, ad esempio per motivi di reddito?

Nella sentenza ovviamente non si afferma in modo specifico, ma la domanda sorge spontanea. Quale di queste due situazioni sarebbe giusta?

  1. il risarcimento sarebbe potuto ammontare al 100% dell'importo totale della commessa, vista la perdita totale sia del Superbonus 110% che del Superbonus 90%;
  2. il risarcimento sarebbe potuto ammontare al 35%, perché perso il Superbonus 110% e non potendo ottenere il Superbonus al 90%, si sarebbe comunque potuto beneficiare dell'Ecobonus al 65%. E' chiaro che però questa ipotesi è più 'forzata', trattandosi di due bonus diversi.

Sono comunque punti interrogativi che solamente un'eventuale, futura sentenza in materia potrà fornire: per il momento, quella del Tribunale di Frosione traccia una linea comunque importante, perché l'impresa che non rispetta le tempistiche è costretta a risarcire il beneficiario del bonus.


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