Superbonus: se c'è errore nell'invio della CILA-S niente detrazione
La comunicazione della CILA-Superbonus effettuata ad un indirizzo PEC errato e inesistente comporta l'impossibilità di fruire del Superbonus, in quanto la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.
Occhio agli errori nell'invio della CILA-Superbonus perché se, ad esempio, si spedisce una mail ad un indirizzo sbagliato si perde il diritto a fruire dell'agevolazione edilizia.
E' il caso della sentenza 68/2024 del Tar Trieste, relativo al ricorso di un condominio, il quale ha impugnato il provvedimento col quale il Comune ha respinto la sua richiesta di recepire la documentazione allegata all'istanza del 21 aprile 2023 con registrazione in data diversa da quella in cui la stessa è effettivamente pervenuta alla PEC comunale.
Invio CILA-Superbonus all'indirizzo sbagliato: è un errore insanabile?
In pratica: inizialmente (il 20 ottobre 2022) la comunicazione della CILA-S è stata effettuata ad un indirizzo PEC errato e inesistente ma il successivo 28 novembre 2022, con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato anche al Comune di Pordenone (questa volta all’indirizzo corretto), il professionista ha provveduto a trasmettere una “integrazione” della documentazione relativa alla CILA-S.
Il 13 aprile 2023, su istanza di un condomino, a seguito di verifica condotta con i gestionali delle pratiche edilizie e del protocollo comunale, è stata rilasciata dal Comune un'attestazione che afferma che, a quella data, non risultava presentata presso il Comune di Pordenone, alcuna pratica CILA-S superbonus 110% per l'immobile in questione.
Avvedutosi dell'errore, in data 21 aprile 2023, il professionista ha inviato una nota al Comune resistente, al fine di spiegare le ragioni dell’accaduto, riconoscendo l'errore materiale commesso e chiedendo che si procedesse, in ragione della sua evidente buona fede, a recepire la CILA-S e i documenti ad essa allegati con la data dell’errato invio, vale a dire il 20 ottobre 2022.
In pratica, si chiedeva una sorta di 'soccorso istruttorio' per rimediare all'errore iniziale, ma il comune non lo concedeva: da qui l'impossiblità di ottenere il Superbonus per i lavori nel condominio e il ricorso al TAR Friuli.
Invio errato della CILA-S: ciao ciao Superbonus.
Per il TAR l'operato del comune è corretto, in quanto la richiesta avanzata al comune, consistente nella condanna del Comune alla “retrodatazione” della presentazione della CILA-S, contrasta all’evidenza con l’art. 18 bis della legge 241/1990 secondo il quale “La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione”.
Il respingimento è quindi automatico.
CILA-S Superbonus 110%: cos’è e qual è il quadro normativo dopo la Circolare n.13/E dell’AdE
Nell’articolo vengono descritti i chiarimenti dopo la Circolare n.13/E e le novità relativi al Superbonus post Decreto Aiuti-quater, Legge di Bilancio 2023 e Decreto Cessioni. Inoltre, con il DL 11/2023 si ha un'interpretazione autentica in tema di varianti, non solo alla CILA-S, ma anche rispetto ai titoli edilizi afferenti bonus fiscali diversi.
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CILA-S mancante: non è possibile attivare il soccorso istruttorio. Ecco perché
Purtroppo l'errore è insanabile, in quanto mancando l'atto iniziale della pratica CILA-S, non si poteva provvedere a una rettifica, in quanto non era pervenuto niente al comune.
Il Comune, insomma, non avrebbe dovuto attivare un formale soccorso istruttorio perché l’istituto presuppone in realtà il corretto avvio del procedimento con l'effettiva presentazione di una istanza, che nel caso di specie non è stata invece previamente trasmessa.
L’istituto del soccorso istruttorio, infatti, deve essere messo in campo solo dopo che il procedimento abbia avuto avvio e dunque esso non può trovare spazio per quei procedimenti nei quali l'interessato non abbia tempestivamente ed adeguatamente presentato l'istanza.
Inoltre, come correttamente sostenuto dalla difesa comunale, l’affidamento nella trasmissione dell’istanza non è nel presente caso tutelabile, trattandosi di errore del professionista incaricato non esente da colpa: l'indirizzo di destinazione era inesistente, il sistema non ha generato la ricevuta di avvenuta consegna (che infatti non è stata depositata in giudizio) e questo avrebbe dovuto indurre il professionista (diligente) ad attivarsi immediatamente per effettuare i necessari controlli e verificare la corretta trasmissione dell’istanza, cosa che invece nel caso di specie non è avvenuta.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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