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Superbonus riformulato: chiarimenti sulla 'tagliola' CILA-S al 25 novembre e sul reddito di riferimento per le unifamiliari al 90%

La scadenza del 25 novembre si riferisce agli interventi realizzati in condominio e negli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, con l'aggiunta che, per i condomini, l'esecuzione dei lavori deve essere stata già approvata tramite apposita delibera assembleare (ovviamente precedente alla presentazione della CILA-S).

Il Decreto Aiuti-Quater ha stravolto le regole del Superbonus edilizio, anticipando la Manovra - che non dovrebbe, quindi, coinvolgere la maxi-detrazione (ma mai dire mai...) - e aprendo sequenze di richieste di chiarimenti soprattutto:

  • sulla scadenza imminente (venerdì 25 novembre) per la presentazione in comune della CILA-S (e, di conaseguenza, per l'esistenza di una delibera ssembleare precedente a tale data) se si vuole ancora prendere il 110% per i lavori in condominio o negli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità abitative
  • sulle modalità di calcolo del 'reddito di riferimento', cioè il requisito reddituale che deve sussistere per beneficiare del Superbonus al 90% per le case unifamiliari su lavori edilizi nell'anno 2023;
  • sul Superbonus per lavori negli edifici di proprietà degli enti del terzo settore che continueranno a percepire il Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025.

In parziale sostegno sia degli addetti ai lavori che dei professionisti tecnici, arriva un documento inedito, la relazione illustrativa ufficiale al decreto 176/2022, che si sofferma su alcuni aspetti e che consigliamo di scaricare (in fondo all'articolo) per capire meglio le regole del gioco.

Superbonus unifamiliari: le differenze tra 110 e 90 a livello di proprietà dell'immobile

L'articolo 9 del DL Aiuti-Quater fornisce due opzioni per il Superbonus degli edifici unifamiliari, cioè - ricordiamolo - le cd. villette o le unità immobiliari situate dentro edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno:

  • il 110% vale ancora fino al 31 marzo 2022 a condizione che, entro lo scorso 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori complessivi. In questo caso NON si applica il requisito in ambito soggettivo richiesto per il 'nuovo' Superbonus unifamiliari al 90%, cioè detti interventi sono agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietarie o titolari di diritto reale di godimento (ad. es., familiari conviventi);
  • il 90% vale per i lavori sulle unifamiliari avviati dal 1° gennaio 2023, con una triple condizione: la prima è appunto relativa alla proprietà, nel senso che può prendere l'agevolazione solo il proprietario dell'edificio o dell'u.i. funzionalmente indipendente o il titolare di diritto reale di godimento.

Il reddito di riferimento per il Superbonus unifamiliari al 90%

La relazione illustrativa entra poi nello specifico della terza condizione per il nuovo Superbonus case unifamiliari al 90%, cioè il cd. reddito di riferimento del contribuente/fruitore.

Questo reddito, si legge, è pari al risultato della divisione del reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato "numero di parti" e determinato come, appunto, da indicazioni seguenti (si legga il documento integrale).

Ci limitiamo, qui, a segnalare l'esempio numerico a corredo: un contribuente con reddito complessivo pari a 25 mila euro, nel nucleo in cui sia presente un coniuge con reddito pari a 11 mila euro e un figlio senza redditi (quindi a carico), ha un reddito di riferimento pari a 14.400 euro e quindi, rientrerebbe nel tetto di spesa (15.000) per 'prendere' il Superbonus.

Superbonus 110% fino al 31/12/2025 per interventi realizzati dagli enti del terzo settore

Un chiarimento importante è invece quello inerente il comma 1 lettera c) dell'articolo 9: per gli interventi realizzati dagli enti del terzo settore di cui al comma 9 lettera d-bis) art.119 DL Rilancio, infatti, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione è al 110% fino al 31 dicembre 2025.

CILA Superbonus condomini: la tagliola del 25 novembre

Entriamo quindi in uno degli aspetti più controversi e dolenti: la scadenza fissata a venerdì 25 novembre (cioè tra 3 giorni!) per la presentazione della CILA-S.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che tale scadenza si riferisce agli interventi realizzati in condominio e negli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, con l'aggiunta che, per i condomini, l'esecuzione dei lavori deve essere stata già approvata tramite apposita delibera assembleare (ovviamente precedente alla presentazione della CILA-S).

Attenzione: per tali casi, al ricorrere della condizione sopra richiesta, il Superbonus al 110% si applica anche nel 2023 per gli interventi effettuati dai condomini, dagli unici proprietari (comma 9 lett.a) e dagli enti del terzo settore (comma 9 lett. d-bis).

Ultimissima postilla: la stessa cosa vale per gli interventi di demolizione e ricostruzione che alla data del 25/11 risultino aver espletato le formalità amministrative per la richiesta del titolo abilitativo.


LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DL AIUTI-QUATER E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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