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Superbonus per stato di emergenza fino al 2025: serve il nesso tra danno ed evento sismico

Agenzia delle Entrate: la maxi-detrazione spetta per interventi effettuati su edifici residenziali per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessati

L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti, nella nuova risoluzione n.8/E/2022 del 15 febbraio, in merito all’ambito applicativo del comma 8-ter dell’art.119 del DL Rilancio, introdotto dall’art.1, comma 28, lettera f), della legge 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022), che ha apportato svariate modifiche in materia di Superbonus 110%.

 

Superbonus 110% fino al 31.12.2025 per stato di emergenza conclamato: cos'è

Si tratta, nello specifico, di individuare correttamente il perimetro degli immobili per i quali il Superbonus 110% per "stato di emergenza conclamato" può essere prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Ai sensi del predetto comma 8-ter dell’articolo 119 DL 34/2020, ricordano le Entrate, «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».

La disposizione stabilisce quindi che, a determinate condizioni, il 110% continua ad applicarsi entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo art.119.

 

Cosa serve per definirsi in "stato di emergenza conclamato"

Il Fisco, nella risoluzione, entra nello specifico e afferma che la norma di cui sopra si applica agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Superbonus per stato di emergenza conclamato fino al 2025: serve il nesso tra danno ed evento sismico

Superbonus 110% per stato di emergenza e contributi per la ricostruzione: chiarimenti ed esclusioni

Il documento affronta ovviamente anche il 'rapporto' tra il Superbonus 110% e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

Infatti:

  • secondo il comma 1-ter dell'art.119, nei Comuni 'terremotati', il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
  • secondo il comma 4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e al DL 39/2009 e nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • secondo il comma 4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per le Entrate, la disposizione inerente la Manovra si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Attenzione però, perché detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

 


Attestazione del livello del danno

Dopo aver richiamato due documenti assolutamente fondamentali in tal senso, cioè le guide dedicate “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” e “Incentivi fiscali ecobonus e sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici- quesiti e soluzioni”, l'AdE ricorda che ai fini della fruizione dei contributi per la ricostruzione è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, ossia la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno.

L’attestazione del livello di danno - si precisa nella risoluzione - è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.

Quindi, il predetto comma 8-ter dell'art.119 non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi.


 

Il perimetro territoriale

Riguardo invece l'individuazione dell’ambito territoriale di riferimento, bisogna considerare le intere aree regionali interessate dal sisma, compresi i Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del DL 189/2016 (cosiddetti “Comuni fuori cratere”).

 

Stato di emergenza: ok anche senza proroga

Con riferimento, inoltre, alla condizione che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza», è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

 

Attenzione alla residenzialità

Il richiamo contenuto nel predetto comma 8-ter del citato articolo 119 a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del medesimo articolo, comporta, altresì, che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobiliari riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (art.65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art.54, comma 2, del TUIR).


LA RISOLUZIONE 8/E/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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