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Superbonus Onlus: niente detrazione maggiorata per l'immobile adibito a social housing

La ristrutturazione di un immobile effettuata da un ente religioso, finalizzata a fornire degli alloggi nell'ambito di un'attività di "social housing", non rientra nel perimetro del Superbonus maggiorato previsto per Onlus e organizzazioni di volontariato per ''servizi socio­sanitari e assistenziali.

L'ente religioso non può beneficiare del regime di favore per il Superbonus delle ONLUS su alcuni interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su immobili di proprietà con parte degli immobili che sarà destinata al "social housing" per fornire alloggi a persone svantaggiate, con servizi aggiuntivi come lavanderia.

Insomma, il 'social-housing' configura un'attività di carattere residenziale che non può essere inclusa fra quelle di assistenza sociale e sociosanitaria ammesse a fruire delle misure più favorevoli del Superbonus previste per Onlus e organizzazioni di volontariato per ''servizi socio­sanitari e assistenziali''.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 7572024, in risposta al quesito di un ente religioso il quale informa che ha costituito un'ONLUS per fornire assistenza sociale e beneficenza, utilizzando gli immobili dell'ente  religioso per svolgere queste attività.

 

Superbonus per lavori di social housing

L'ente, quindi, chiede se può beneficiare delle agevolazioni fiscali 'magggiorate' del Superbonus (ex art. 119 comma 10.-bis DL 34/2020) per lavori su una parte degli immobili  destinata al "social housing". Questa parte sarà locata a canoni calmierati per fornire alloggi e servizi abitativi a persone svantaggiate, condividendo anche spazi comuni.

Ad esempio, gli alloggi saranno destinati a persone in difficoltà economica o di salute.

 

Il Superbonus maggiorato per le ONLUS

Quali sono le misure di favore per le Onlus, in ottica Superbonus, previste dalla legge?

L'Agenzia delle Entrate le ricapitola, ricordando che si prevede una vantaggiosa modalità di calcolo per le Onlus che svolgono prestazioni di ''servizi sociosanitari e assistenziali'', i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono compensi, e che effettuano interventi su immobili B/1 (ad esempio collegi, orfanotrofi, ospizi, conventi), B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro), posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o in comodato d’uso.

 

Superbonus ONLUS: chiarimenti sul calcolo della detrazione maggiorata. La differenza la fa l'immobile di proprietà

L'Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni sull'applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dal Decreto Rilancio per il Superbonus delle ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e APS. La discriminante per applicare il 'moltiplicatore speciale' è la proprietà dell'immobile.


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Il 'social housing' non rientra tra le attività istituzionali delle ONLUS

Il 'problema', che poi è il fulcro della risposta, è che le attiovità di il 'social housing' non rientrano tra quelle menzionate dal decreto legislativo 460/1997 come attività che le Onlus possono svolgere istituzionalmente.

Nel caso di messa a disposizione di alloggi a favore di categorie di soggetti ''svantaggiati'', occorre invece verificare se tale attività possa essere inclusa fra quelle di “assistenza sociale e socio sanitaria” di cui all'art.10, comma 1, lettera a), n.1 dello stesso d.lgs. 460/1997.

Nell'ambito dell'assistenza sociale, continua il Fisco, il concetto di "disagio economico" deve essere valutato insieme ad altri fattori come le condizioni fisiche, sociali o familiari dell'individuo. La semplice offerta di alloggi a persone svantaggiate, però, non sembra rientrare nelle attività tutelate dall'art.10 del decreto citato.

In base alle informazioni fornite dall'ente richiedente, l'attività di social housing proposta consiste nella locazione generica di alloggi a canone favorevole, senza specificare i beneficiari, i criteri di selezione o i servizi di assistenza forniti. Ciò rende difficile valutare se l'attività abbia natura sociale e assistenziale.

Poiché l'offerta di alloggi tramite contratto di affitto è considerata un'attività residenziale e non rientra nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria dichiarato dalla Onlus, le Entrate ritengono che l'ente non possa usufruire del Superbonus per le spese sostenute sull'immobile.


LA RISPOSTA 75/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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