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Superbonus ONLUS: chiarimenti sul calcolo della detrazione maggiorata. La differenza la fa l'immobile di proprietà

L'Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sull'applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dal Decreto Rilancio per il Superbonus delle ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e APS. La discriminante per applicare il 'moltiplicatore speciale' è la proprietà dell'immobile.

Con la risposta n.2/2024 dell'8 gennaio, il Fisco fornisce spiegazioni importanti per quel che concerne il Superbonus delle ONLUS che si occupano di servizi sociosanitari e assistenziali, e che sappiamo hanno un regime di favore per quel che riguarda il Superbonus.

 

I requisiti per il Superbonus 'maggiorato' delle ONLUS

In pratica, l'AdE sottolinea che:

  • se i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, la ONLUS può avvalersi delle particolari modalità di calcolo delle detrazioni, disciplinate dal comma 10-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020, sui lavori di risparmio energetico effettuati sulle unità immobiliari di sua proprietà, censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Le attività svolte dalla Onlus, incluse quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, non sono di ostacolo all’applicazione della norma di favore;
  • diversamente, per gli immobili posseduti a seguito di una concessione comunale, e non in base a uno dei titoli previsti dal comma 10-bis del Decreto Rilancio (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso), l’istante dovrà attenersi alle modalità di calcolo ordinarie, previste dal comma 8-­bis dell'articolo 119 del DL 34/2020.

 

IACP, APS, cooperative, ONLUS socio-sanitarie: le scadenze del Superbonus

Le ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale (prestazione di servizi sanitari), potranno beneficiare ancora del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma al rispetto di due precise condizioni:

  • devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4;
  • i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica.

 

Superbonus energetico ONLUS: la tipologia delle attività di assistenza sanitaria

L’istante, una ONLUS con attività di assistenza sanitaria e sociale, effettuerà degli interventi di risparmio energetico e vuole fruire delle detrazioni Superbonus, su diversi immobili detenuti, alcuni di proprietà, altri altri ottenuti in comodato gratuito, altri concessi dal comune.

Il dubbio è relativo alla connessione dell'attività con la prestazione di assistenza sanitaria: in pratica si chiede se, fra le attività “assistenza sociale e socio-sanitaria” e “assistenza sanitaria” indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1 e n. 2 del d.lgs 460/1997, possano essere incluse anche le attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla “'Assistenza Sanitaria Connessa”') e l'attività a supporto generale relativa all'amministrazione.

 

Superbonus ONLUS: come si moltiplica il limite unitario?

In primis, l'Agenzia delle Entrate ricorda che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri e le Associazioni di promozione sociale (Aps), che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, possono beneficiare del Superbonus qualora i membri del consiglio di amministrazione non percepano compensi, effettuino interventi su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 posseduti prima del 1° giugno 2021.

Il limite di spesa ammesso è determinato moltiplicando il limite unitario per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, secondo il rapporto immobiliare dell'Omi.

Per usufruire del 'motiplicatore' sopracitato, devono quindi essere soddisfatte alcune condizioni:

  • l'ente deve essere una Onlus, Odv o Aps che gestisce servizi socio-sanitari, con membri del consiglio senza compensi;
  • gli edifici oggetto di intervento devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito prima del 1° giugno 2021.

 

Le attività agevolabili: interpretazione estensiva

Per quanto concerne le attività agevolabili, il Fisco interpreta estensivamente includendo quelle connesse a quelle istituzionali e le attività accessorie, integrative delle statutarie istituzionali.

Per quanto riguarda il possesso dell'immobile, l'agevolazione si applica solo se l'edificio è posseduto a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito prima del 1° giugno 2021.

In definitiva, la ONLUS può beneficiare di modalità di calcolo vantaggiose per la detrazione, limitate agli immobili in cui svolge attività di assistenza sociale e sociosanitaria, e di cui è proprietaria.

Gli immobili concessi dal comune seguono le modalità di calcolo ordinarie.


LA RISPOSTA 2/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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