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Superbonus, DL Aiuti Quater in Gazzetta: 90% retroattivo per i condomini, proroga unifamiliari fino al 31 marzo 2023, novità per le cessioni del credito

Novità immediate per il Superbonus dal Decreto Aiuti Quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022: per i condomini c'è un taglio in corsa al 90% per l'anno 2023, proroga al 31 marzo 2023 per il Superbonus al 110% nelle unifamiliari col 30% del SAL entro il 30 settembre 2022 e Superbonus 90% fino al 31/12/2023 per le unifamiliari di chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro innalzati in base al nuovo quoziente familiare edilizio. I crediti di imposta da cessioni o sconti in fattura potranno inoltre essere ripartiti in 10 anni al posto dei 4 o 5 attuali.

A 8 giorni dal suo primo 'varo', il Decreto Aiuti-Quater arriva in Gazzetta Ufficiale: il decreto 176/2022 del 18 novembre, pubblicato nella GU n. 270 del 18 novembre e in vigore dal 19 novembre, contiene novità di rilievo in ambito Superbonus, sia come scadenze e rimodulazione delle percentuali che per la cessione del credito, oltre ad altre misure a sostegno della crisi energetica in corso. 

Rispetto alla versione primigenia, è saltato il limite dei 5.000 euro al contante che però sarà contenuto nella Manovra 2023, come già annunciato dal Governo.

Riepiloghiamo quindi tutte le misure di interesse per i professionisti contenute nel provvedimento, partendo ovviamente dalle modifiche in materia di Superbonus edilizio, e sottolineando che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge (e quindi potrà subire modifiche e aggiustamenti) entro 60 giorni.

Superbonus 90% retroattivo, unifamiliari 110% fino al 31/3/2023 e 90% fino al 31/12/2023 per chi ha ISEE sotto i 15 mila euro

Queste le novità principali contenute nell'articolo 9, rubricato "Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico":

  • anticipo della rimodulazione al 90% del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 dei condomini e negli edifici plurifamiliari (da 2 a 4 U.I.): si attua quindi un 'taglio' in corsa dell'aliquota, visto che il DL Rilancio prevedeva l'aliquota del 110% anche per il 2023, per i lavori già deliberati ma avviati dal 1° gennaio 2023. Il decreto indica la data del 25 novembre 2022 quale 'dead-line' per la presentazione della CILA Superbonus e poter prendere ancora il Superbonus al 110%, sempre che ci sia una delibera assembleare precedente a tale data. Stesso dicasi per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 25 novembre risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Per gli anni successivi, invece, resterà in vigore la precedente rimodulazione verso il basso, cioè si passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
  • introduzione della possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni (Superbonus 90% case unifamiliari e villette) a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un coefficiente);
  • il Superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022;

Crediti da cessione o sconto ripartibili in 10 anni (al posto dei 4 o 5 attuali)

Il comma 4 dell'articolo 9 dispone che "per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL 34/2020, in deroga all’art.121 comma 3 terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non  ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 322/1998. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso".

Pur con alcune modifiche rispetto alle bozze che erano circolate nei giorni scorso, di fatto significa che i soggetti che hanno acquistato crediti d'imposta da Superbonus, sia tramite cessione del credito che con sconto in fattura, derivanti però da comunicazioni inviate al Fisco entro il 31/10/2022, potranno ripartirne l'utilizzo in 10 anni invece che nei 4 o 5 previsti dalla norma attuale.

Lo scopo di queste 5 righe, teoricamente, è quello di sbloccare i cd. cassetti fiscali delle banche e, a catena, ridare linfa alla circolazione dei crediti.

A definire le modalità del tutto sarà, come sempre, un provvedimento dell'Agenza delle Entrate.

Ricordiamo che allo stato attuale, il DL Rilancio (art.119 comma 1 DL 34/2020) prevede che la detrazione per gli interventi che danno diritto al Superbonus va ripartita in 5 quote annuali e per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 in 4 quote annuali. 

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO LEGGI ANCHE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Aiuti-quater”. Quale futuro per il Superbonus?

Benefit aziendali esentasse

Nel provvedimento, è presente anche una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Contributo straordinario per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - dicembre 2022

Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Si innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a 3mila euro.

Sono inoltre confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:

  • 40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
  • 30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva).

Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia.

La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici).

Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale.

Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.


IL TESTO DEL DL AIUTI QUATER (176/2022) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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