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Superbonus interventi trainati e trainanti: chiarimenti su inizio e fine lavori e su come si dimostrano ai fini dell'agevolazione

In una risposta ad una interrogazione parlamentare, il MEF chiarisce cosa si intende per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti e soprattutto come si provano le tempistiche degli interventi

In merito al Superbonus su un intervento trainato, come specificato dall'art.2 comma 5 del DM 6 agosto 2020, bisogna considerare che le date delle spese sostenute per tali interventi sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti.

Ciò premesso, in una recente interrogazione parlamentare è stato chiesto un chiarimento su "cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente".

I chiarimenti sulla data di inizio e fine lavori

Nell'interrogazione viene richiamata esplicitamente la circolare 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale si può evincere che, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

Ne deriva che, in merito all'applicazione del Superbonus, "le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".

Nella stessa circolare il Fisco aveva evidenziato che la data di inizio lavori deve risultare dai titoli abilitativi di riferimento, se previsti: significa che tale data è comprovata - in linea di principio - dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalle norme urbanistiche.


LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE 5-00784 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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